Circolare Mensile EUTEKNE

01 gennaio 2018

 

 

GENNAIO 2018: NOVITÀ

 

 

1 Estensione dello split payment - Provvedimento attuativo - Aggiornamento degli elenchi di riferimento 2

2 Rimborsi da conto fiscale - Novità del dl 50/2017 convertito - Provvedimenti attuativi 2

3 Solidarietà tra cedente e cessionario nel pagamento dell’iva - Estensione alle cessioni di carburanti 4

4 Conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 4

5 Valutazione di titoli con il criterio del costo ammortizzato - Decorrenza del principio di derivazione rafforzata 5

6 Coordinamento tra norme IRES ed IRAP e i principi contabili internazionali IFRS 9 e IFRS 15 6

7 Principio di derivazione rafforzata - Novità del dl 244/2016 convertito - Disposizioni attuative 7

8 Lavoro dipendente prestato all’estero - Approvazione delle retribuzioni convenzionali per il 2018 7

9 Regime del consolidato nazionale e utilizzo delle perdite - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 8

10 Branch exemption - Adempimenti dichiarativi - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate 9

11 Comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni iva - Credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico - Utilizzo in compensazione 10

12 Depositi iva - Prestazione della garanzia patrimoniale - Modalità 11

13 Regime iva delle operazioni riferite alle navi adibite alla navigazione in “alto mare” - Ulteriori chiarimenti 11

14 Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi “legali” di mora applicabili al primo semestre 2018 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEBBRAIO 2018: PRINCIPALI ADEMPIMENTI 14

 

 

 

1

estensione dello split payment - provvedimento attuativo - aggiornamento degli elenchi di riferimento

 

Il DM 9.1.2018, pubblicato sulla G.U. 18.1.2018 n. 14, modifica il DM 23.1.2015 relativo alla disciplina attuativa della scissione dei pagamenti (split payment), al fine di recepire le disposizioni del DL 148/2017 che, a partire dal 2018, ne hanno esteso l’ambito soggettivo di applicazione.

1.1

Quadro normativo

L’art. 3 del DL 148/2017 (conv. L. 172/2017) ha infatti disposto l’estensione del mecca­nismo dello split payment, in base al quale l’IVA applicata dal cedente o prestatore per le ces­sioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche ammini­stra­­zioni e di specifiche tipologie di enti e società individuati dall’art. 17-ter del DPR 633/72 viene versata all’Erario direttamente dal cessionario o committente.

In particolare, il DM 9.1.2018, che attua le nuove disposizioni, riscrive l’art. 5-ter del DM 23.1.2015, stabilendo che, per le operazioni per le quali è emessa fattura a par­ti­re dal 2018, il meccanismo dello split payment si applica anche agli acquisti ef­fettuati da parte delle seguenti tipologie di enti:

  • enti pubblici economici nazionali, regionali e locali (comprese le aziende spe­ciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona);

  • fondazioni partecipate da Pubbliche amministrazioni per una percentuale del fondo di dotazione non inferiore al 70%;

  • società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% da Pubbliche amministrazioni, enti e altre società.

 

I requisiti devono sussistere alla data del 30 settembre dell’anno precedente.

 

Viene confermata, inoltre, l’inclusione, fra i soggetti destinatari dello split payment, delle società il cui controllo è esercitato congiuntamente da Pubbliche Amministra­zio­ni centrali o locali e/o da società da queste controllate.

1.2

Individuazione dei soggetti destinatari per il 2018

Il DM 9.1.2018 stabilisce, a posteriori, che gli elenchi di riferimento per l’in­di­vi­dua­zione delle società e degli enti destinatari dello split payment con effetti dall’1.1.2018 al 31.12.2018 sono quelli pubblicati entro il 19.12.2017 sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

1.3

Aggiornamento degli elenchi

In via ordinaria, invece, la pubblicazione degli elenchi avverrà entro il 20 ottobre di ogni anno, con effetti a valere sull’anno successivo.

 

Si precisa, tuttavia, che l’aggiornamento degli elenchi definitivi continua ad essere ef­fettuato sulla base delle segnalazioni inviate dalle società ed enti interessati (quattro dei sei elenchi relativi al 2018 risultano aggiornati, da ultimo, in data 17.1.2018).

2

rimborsi da conto fiscale - novitÀ del dl 50/2017 convertito -provvedimenti attuativi

 

L’art. 1 co. 4-bis del DL 24.4.2017 n. 50 (conv. L. 21.6.2017 n. 96) prevede che, a de­correre dall’1.1.2018, i rimborsi da conto fiscale (di cui all’art. 78 della L. 30.12.91 n. 413) sono pagati direttamente ai contribuenti dalla Struttura di gestione prevista dall’art. 22 co. 3 del DLgs. 241/97, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio”.

 

In attuazione di tale disciplina:

  • il DM 22.12.2017 (pubblicato sulla G.U. 8.1.2018 n. 5) stabilisce gli adempi­men­ti, nonché i connessi scambi di informazioni, che devono effettuare la sud­det­ta Strut­tura di gestione, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate e gli ambiti provinciali de­gli Agenti della Riscossione, ai fini dell’erogazione dei rimborsi da conto fiscale;

  • con il provv. Agenzia delle Entrate 29.12.2017 n. 306408, sono state appro­vate le specifiche tecniche per la trasmissione delle informazioni fra i soggetti coinvolti nell’erogazione dei rimborsi da conto fiscale.

2.1

AMBITO DI APPLICAZIONE

L’ambito di applicazione del suddetto DM 22.12.2017 comprende i rimborsi da conto fiscale:

  • pagati ai contribuenti a partire dall’1.1.2018;

  • a prescindere dal periodo d’imposta cui si riferiscono.

2.2

DEFINIZIONI

Ai fini in esame, si intende per:

  • ambito provinciale”, la struttura territoriale dell’Agenzia delle Entrate-Riscos­sione e di Riscossione Sicilia S.p.A., competente per il rimborso;

  • ufficio”, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per il rimborso;

  • data di erogabilità”, la data a partire dalla quale il rimborso è erogabile ai sensi dell’art. 78 co. 33 lett. a) della L. 413/91.

2.3

 

ADEMPIMENTI RELATIVI AI PAGAMENTI EFFETTUATI DALLA STRUTTURA DI GESTIONE

La Struttura di gestione, utilizzando le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 “Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio”, effettua il pagamento dei rimborsi da conto fiscale mediante accreditamento su conto e in base alle infor­ma­­zio­ni messe a disposizione dagli uffici e dagli ambiti provinciali. All’importo da rimborsare sono aggiunti gli interessi (art. 78 co. 33 lett. a) della L. 413/91) maturati dopo la trasmissione dei dati da parte dell’ambito provinciale.

 

I fondi disponibili, fermo restando la priorità all’erogazione dei rimborsi IVA di cui all’art. 38-bis co. 10 del DPR 633/72, sono utilizzati per l’erogazione dei rimborsi nel se­guente ordine:

  • data di erogabilità più remota;

  • data di presentazione più remota;

  • periodo di riferimento, infrannuale o annuale, più remoto;

  • importo minore.

 

Il DM 22.12.2017 stabilisce, altresì, che:

  • la Struttura di gestione comunica gli esiti delle suddette attività agli ambiti pro­vinciali;

  • in caso di mancato accredito, l’ufficio o l’ambito provinciale, per le rispettive attività di competenza, si attiva per eliminarne le cause;

  • i beneficiari comunicano, esclusivamente agli ambiti provinciali e agli uffici territorialmente competenti, le eventuali variazioni delle loro generalità (inclu­se quelle derivanti da cessioni di credito) e dei codici IBAN dei conti sui quali accreditare i rimborsi.

2.4

ATTIVITÀ DEGLI AMBITI PROVINCIALI

L’ambito provinciale:

  • per le richieste di rimborso effettuate ai sensi dell’art. 20 co. 1 del DM 28.12.93 n. 567, compresi i rimborsi già richiesti al 31.12.2017 e a tale data non ancora pagati, trasmette alla Struttura di gestione i dati necessari per ef­fettuare il pagamento, distinguendo le somme da destinare al beneficiario del rimborso (comprensive degli interessi) da quelle eventualmente neces­sarie all’attività di riscossione che l’ambito provinciale dovrà espletare nei confronti dello stesso beneficiario;

  • per i rimborsi di cui all’art. 20 co. 4-bis del DM 28.12.93 n. 567, non ancora erogati al 31.12.2017, trasmette alla struttura di gestione i codici IBAN e i dati degli intestatari dei conti sui quali accreditare le somme.

2.5

 

 

segue

ATTIVITÀ DEGLI UFFICI

L’ufficio, in relazione alle richieste di rimborso non effettuate con le modalità di cui all’art. 20 co. 1 del DM 28.12.93 n. 567, prima di disporre il rimborso chiede all’am­bito provinciale di indicare le eventuali somme necessarie all’attività di riscossione che dovrà espletare nei confronti del beneficiario.

In tal caso, dopo aver ricevuto la comunicazione dei codici IBAN e dei dati dagli intestatari dei conti sui quali accreditare le somme, l’ufficio dispone:

  • un rimborso a favore del beneficiario;

  • nonché, sulla base delle informazioni di cui sopra, un pagamento a favore dell’ambito provinciale.

2.6

SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI

In attuazione dell’art. 6 co. 3 del DM 22.12.2017, il provv. Agenzia delle Entrate 29.12.2017 n. 306408 ha approvato le specifiche tecniche per la trasmissione delle informazioni fra l’Agenzia delle Entrate e gli Agenti della Riscossione ai fini dell’ero­ga­zione dei rimborsi da conto fiscale da parte della Struttura di gestione di cui all’art. 22 co. 3 del DLgs. 241/97.

Tali specifiche tecniche sostituiscono quelle approvate con il provv. Agenzia delle Entrate 28.1.2011 n. 5822.

3

solidarietà tra cedente e cessionario nel pagamento dell’IVA - estensione alle cessioni di carburanti

 

Il DM 10.1.2018, pubblicato sulla G.U. 23.1.2018 n. 18, ha esteso alle cessioni di com­bustibili per autotrazione l’applicazione dell’art. 60-bis del DPR 633/72, che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario nel pagamento dell’IVA.

3.1

quadro normativo

Ai sensi dell’art. 60-bis co. 2 del DPR 633/72, per le cessioni aventi ad oggetto alcuni tipi di beni (autoveicoli, pneumatici, prodotti di telefonia, personal computer, animali della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche, ecc.), il cessionario è solidal­mente responsabile con il cedente per il pagamento dell’IVA, qualora:

  • la cessione sia stata effettuata ad un prezzo inferiore al valore normale;

  • il cedente abbia omesso il versamento della relativa imposta;

  • il cessionario agisca in qualità di soggetto passivo IVA.

 

Resta ferma la possibilità, per il cessionario, di dimostrare documentalmente che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che co­munque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta.

3.2

estensione della solidarietà passiva alle cessioni di car­bu­ranti

Le cessioni di beni cui si applica il suddetto art. 60-bis sono individuate dal DM 22.12.2005.

In attuazione dell’art. 1 co. 4-quinquies del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017), il DM 10.1.2018 ha modificato il DM 22.12.2005 al fine di estendere la disciplina in materia di solidarietà tra cedente e cessionario nel pagamento dell’IVA anche alle cessioni di ben­zina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (nello speci­fi­co, ai beni individuati dalle voci doganali 27101245, 27101249, 27101943 e 27102011).

 

La misura è stata introdotta con finalità antifrode, in quanto nel settore dei combu­stibili per autotrazione risultano più facilmente riscontrabili fenomeni di evasione.

3.3

decorrenza

Le nuove disposizioni in materia di solidarietà IVA si applicano a partire dal 24.1.2018.

4

conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali - chiari-menti dell’agenzia delle entrate

 

L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 29.1.2018 n. 9, ha fornito chiarimenti in merito alla conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali, ai sensi del DM 17.6.2014.

4.1

 

 

segue

 

TERMINE per completare la procedura di CONSERVAZIONE ELETTRO­NICA

Ai sensi dell’art. 3 del DM 17.6.2014, il processo di conservazione termina con l’ap­posizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferi­mento tempo­rale op­poni­bile ai terzi, che deve essere effettuato entro 3 mesi dal termine di pre­sentazione della rela­tiva dichiara­zione fiscale annuale (ai sensi dell’art. 7 co. 4-ter del DL 10.6.94 n. 357, conv. L. 4.8.94 n. 489).

Tuttavia, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, la ris. Agenzia delle Entrate 10.4.2017 n. 46 ha chiarito che la conclusione del processo di conservazione deve essere effettuato entro 3 mesi dal termine di pre­sentazione della dichiara­zione annuale dei redditi, anche in relazione ai documenti rilevanti ai fini IVA.

Esempio

Pertanto, per i documenti relativi al 2016:

  • i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono con­cludere il processo di conservazione elettronica entro il 31.1.2018, conside­rato il differimento dal 30.9.2017 al 31.10.2017 del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2016, ai sensi del DPCM 26.7.2017;

  • i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono concludere il processo di conservazione elettronica entro il terzo mese succes­sivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31.12.2016.

4.2

conservazione elettronica delle dichiarazioni

La successiva ris. Agenzia delle Entrate 29.1.2018 n. 9 ha chiarito che, nel caso in cui oggetto di conservazione siano i modelli dichiarativi, comunicativi e di versa­mento, per il calcolo del termine di scadenza per la conclusione del processo di con­ser­vazione occorre fare riferimento all’anno di produzione e trasmissione del do­cumento.

Pertanto, il termine di tre mesi deve essere computato dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa dall’annualità in cui il documento è stato prodotto ed eventualmente trasmesso.

Esempio

Per i modelli di dichiarazione relativi al periodo d’imposta 2016, ma formati e pre­sentati nel 2017, la conclusione del processo di conservazione va effettuata entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di produzione e trasmissione, ossia quella relativa al periodo d’imposta 2017 da pre­sentare entro il 31.10.2018 (per effetto della proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni scadenti il 30.9.2018 disposta dall’art. 1 co. 932 della L. 205/2017, legge di bilancio 2018); conseguentemente, il processo di conservazione va concluso entro il 31.1.2019.

5

Valutazione di titoli con il criterio del costo ammortizzato - Decorrenza del principio di derivazione rafforzata

 

La ris. Agenzia delle Entrate 29.1.2018 n. 10 ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla decorrenza del principio di derivazione rafforzata in caso di titoli valutati con il criterio del costo ammortizzato.

5.1

Valutazione di titoli con il criterio del costo ammortizzato

Per effetto delle disposizioni introdotte dal DLgs. 139/2015, i titoli (sia iscritti tra le immobilizzazioni, sia nell’attivo circolante) devono essere rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato.

Al riguardo, il legislatore ha previsto una disciplina transitoria, per effetto della quale le operazioni pregresse (già rilevate in bilancio all’1.1.2016) potevano continuare ad essere contabilizzate secondo le disposizioni previgenti, fino a esaurimento dei relativi effetti in bilancio (art. 12 co. 2 del DLgs. 139/2015).

In ogni caso, l’adozione prospettica del criterio del costo ammortizzato (soltanto in riferimento ai titoli iscritti in bilancio dall’1.1.2016) costituiva una facoltà per l’im­presa (documento OIC 20).

5.2

Principio di derivazione rafforzata

L’art. 13-bis del DL 244/2016 (conv. L. 19/2017), nel recepire le nuove modalità di rappresentazione contabile, ha esteso il principio di derivazione rafforzata (art. 83 co. 1 del TUIR) anche ai soggetti, diversi dalle micro imprese, che redigono il bilan­cio in conformità alle disposizioni del codice civile.

Le nuove modalità di determinazione del reddito d’impresa esplicano efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015.

Tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli ef­fet­ti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio (2016, per i soggetti “so­la­ri”) e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualifi­ca­te, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle quali­fi­ca­zio­ni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’eser­cizio in corso al 31.12.2015 (art. 13-bis co. 5 del DL 244/2016 convertito).

5.3

Adozione del criterio del costo ammortizzato per le operazioni pregresse

Fermo restando che la rappresentazione contabile dei titoli basata sul costo am­mortizzato assume rilevanza fiscale in forza del principio di derivazione rafforzata, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, laddove una società abbia scelto di applicare il criterio del costo ammortizzato non solo in riferimento ai titoli iscritti in bilancio dal­l’1.1.2016 (adozione prospettica) ma anche con riferimento alle operazioni pre­gresse (già rilevate in bilancio all’1.1.2016), sotto il profilo fiscale trova applica­zione l’art. 13-bis co. 5 del DL 244/2016 convertito.

Pertanto:

  • i titoli acquisiti in data anteriore all’1.1.2016 devono essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente;

  • per i titoli acquisiti a partire dall’1.1.2016, la rappresentazione contabile basata sul costo ammortizzato assume rilevanza fiscale.

5.4

Vendita di titoli

Secondo l’Agenzia delle Entrate, in presenza di titoli fungibili aventi le medesime ca­ratteristiche e in mancanza di disposizioni normative specifiche, in caso di ope­razioni di vendita di titoli poste in essere a partire dal 2016, appare ragionevole adottare un criterio proporzionale, attribuendo, in ciascun periodo d’imposta, la ven­dita dei titoli in base al rapporto tra l’ammontare dei titoli della stessa specie giacenti in ciascuno dei due “portafogli” e l’ammontare complessivo dei medesimi titoli pos­seduti dalla società.

6

Coordinamento tra norme IRES ed IRAP e i principi contabili internazionali IFRS 9 e IFRS 15

 

Sono stati pubblicati sulla G.U. 24.1.2018 n. 19 due DM 10.1.2018, diretti a coor­dinare i principi contabili internazionali IFRS 9 (dedicato agli strumenti finan­ziari) e IFRS 15 (dedicato ai ricavi provenienti da contratti con i clienti) con le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP.

6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segue

ambito applicativo

I suddetti DM 10.1.2018, che si applicano ai soli soggetti che redigono il bilancio d’esercizio in conformità ai principi IAS/IFRS, sono stati emanati in attuazione dell’art. 4 co. 7-quater del DLgs. 38/2005, inserito (unitamente ai co. 7-bis e 7-ter) dall’art. 2 co. 26 del DL 225/2010 (conv. L. 10/2011).

Per effetto di tali disposizioni, con riferimento ai soli bilanci d’esercizio, l’appli­ca­zione dei nuovi principi IAS/IFRS – predisposti dallo IASB e omologati dalla Com­missione europea – non è immediata e automatica (stante la natura vincolante dei regolamenti co­munitari che adottano i principi internazionali), bensì è subor­dinata all’esame dei Mi­ni­stri competenti, i quali, con decreto, determinano le relative mo­dalità di applicazione.

Inoltre, il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede, ove necessario, a emanare eventuali disposizioni di coordinamento per l’applicazione delle norme del TUIR che regolano la determinazione del reddito imponibile, alla luce della rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio, in conformità al principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 del TUIR, nonché per l’applicazione delle corrispondenti disposizioni in tema di determina­zione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

6.2

Decorrenza

I principi contabili IFRS 9 e IFRS 15 si applicano ai bilanci relativi agli esercizi che hanno inizio dall’1.1.2018. È, inoltre, consentita l’applicazione anticipata.

Le disposizioni contenute nei suddetti DM 10.1.2018 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta relativo al primo esercizio di adozione, rispettivamente, dell’IFRS 9 e dell’IFRS 15.

7

Principio di derivazione rafforzata - Novità del DL 244/2016 convertito - Disposizioni attuative

 

È stato pubblicato sulla G.U. 24.1.2018 n. 19 il DM 10.1.2018, che detta disposizioni di revisione del DM 8.6.2011 (ulteriori rispetto a quelle contenute nel precedente DM 3.8.2017), al fine di disciplinare lo scorporo degli strumenti finanziari derivatiincor­porati.

Il DM 10.1.2018, emanato in attuazione dell’art. 13-bis co. 11 del DL 244/2016 (conv. L.19/2017), si applicasia in riferimento ai soggetti IAS, sia in riferimento ai soggetti che redigono il bilancio in base al codice civile diversi dalle micro imprese.

7.1

Scorporo dei derivati incorporati

Il DM 10.1.2018 ha aggiunto il co. 3-bis all’art. 5 del DM 8.6.2011, in base al quale as­su­mono rilevanza fiscale, in relazione alle qualificazioni e classificazioni effet­tuate in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili, gli strumenti finanziari derivati incorporati negli strumenti finanziari di cui all’art. 44 co. 1 lett. b) del TUIR (obbligazioni e titoli similari, altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, certificati di massa), a condizione che nessuno degli strumenti finanziari risultanti dallo scorporo presenti i requisiti di cui all’art. 44 co. 2 lett. a) del TUIR (titoli e strumenti finanziari similari alle azioni).

Il DM 10.1.2018 è volto a dare riconoscimento fiscale all’eventuale scorporo conta­bile, operato in bilancio in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa, degli strumenti finanziari similari alle obbligazioni, come individuati dall’art. 44 co. 2 lett. c) del TUIR.

Laddove, invece, gli strumenti finanziari presentino i requisiti per essere considerati strumenti similari alle azioni, lo scorporo contabile non assume rilevanza fiscale, con la conseguenza che, ai fini fiscali, è necessario considerare lo strumento nella sua interezza giuridica (Relazione illustrativa al DM 10.1.2018).

7.2

Clausola di salvaguardia

Con riferimento ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del DM 10.1.2018, per i quali i termini per il versamento a saldo delle imposte dirette sono scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti sal­vi gli effetti sulla determinazione della base imponibile generati dall’applicazio­ne delle norme fiscali, ai fini IRES e IRAP, anche non coerenti con le disposizioni di cui al medesimo decreto.

8

Lavoro dipendente prestato all’estero - Approvazione delle retri­buzioni convenzionali per il 2018

 

Con il DM 20.12.2017, pubblicato sulla G.U. 18.1.2018 n. 14, sono state approvate le re­tri­­buzioni convenzionali applicabili nel 2018 ai lavoratori dipendenti operanti all’estero.

8.1

 

segue

Rilevanza ai fini fiscali

Ai fini fiscali, le re­tri­buzioni convenzionali rilevano, in luogo di quelle effettivamente percepite, nei confronti dei lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti con­dizioni:

  • siano fiscalmente residenti in Italia;

  • prestino la propria attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclu­si­vo del rapporto di lavoro, anche se assunti presso un datore di lavoro estero;

  • soggiornino nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di 12 mesi, anche “a ca­val­lo” di due anni solari.

 

La disciplina in esame non si applica, invece:

  • ai dipendenti in trasferta;

  • oppure qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che pre­veda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero.

8.2

Rilevanza ai fini contributivi

Ai fini contributivi, le retribuzioni convenzionali rilevano nei confronti dei lavoratori ita­liani che prestano l’attività all’estero:

  • in Paesi con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale;

  • oppure in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contempla­te negli accordi esistenti.

Lavoratori operanti in Stati con accordi di sicurezza sociale

Si ricorda che, con la sentenza 6.9.2016 n. 17646, la Corte di Cassazione ha affer­ma­to che qualora vi siano accordi che consentano il mante­ni­mento della copertura assicu­rativa in Italia dei lavoratori, in deroga al criterio della terri­to­ria­lità, i datori di lavoro de­vo­no assumere come parametro per la determinazione della base imponi­bile ai fini contributivi le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori all’e­stero, in quanto non è applicabile l’equipa­ra­zio­ne della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali.

In tal caso, infatti, non è compatibile l’utilizzo ai fini contributivi delle retribuzioni con­ven­zionali applicabili ai fini fiscali, ai sensi del co. 8-bis dell’art. 51 del TUIR, in quanto:

  • tale comma introduce il discrimine temporale dei 183 giorni, legato al con­cetto di “residenza fiscale” delle persone fisiche ex art. 2 co. 2 del TUIR, ma privo di signi­ficato se trasposto nel campo previdenziale, nel quale il concetto di “re­si­denza” non rileva;

  • ritenere detta disposizione operante ai fini previdenziali determinerebbe un’in­giu­stificata disparità di trattamento tra i lavoratori assoggettati al regime previ­den­ziale italiano che soggiornino all’estero per periodi superiori o inferiori a quel­lo indicato, nonché una compressione delle entrate pubbliche, a danno an­che della posizione previdenziale dei dipendenti.

9

REGIME DEL CONSOLIDATO NAZIONALE E UTILIZZO DELLE PERDITE - chiarimenti dell’aGENZIA DELLE eNTRATE

 

L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 26.1.2018 n. 2, ha fornito nuovi chiarimenti:

  • per i soggetti aderenti al consolidato fiscale che intendono scomputare le perdite pregresse nell’ambito di un accertamento che comporta una rettifica in aumento del reddito complessivo;

  • in merito al criterio di attribuzione delle perdite maturate nel corso di diversi trienni di opzione della tassazione di gruppo.

9.1

 

 

 

segue

scomputo delle perdite dagli imponibili accertati

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito alle modalità con cui computare in diminuzione le perdite pregresse dal maggior imponibile accertato (con atto unico) in caso di consolidato fiscale, attraverso il c.d. “modello IPEA”.

In particolare, è stato chiarito che la società consolidata può chiedere il computo in diminuzione delle perdite proprie anteriori all’esercizio dell’opzione per abbattere solo la parte del maggior imponibile accertato che eventualmente ecceda la perdita di periodo trasferita in sede dichiarativa al gruppo.

Diversamente, qualora il maggior imponibile accertato non ecceda la perdita di pe­riodo trasferita al consolidato, le perdite anteriori all’esercizio dell’opzione non pos­sono essere utilizzate nell’ambito dell’accertamento con il modello IPEA, in quanto tali perdite non avrebbero potuto essere trasferite al consolidato, ma solo riportate al periodo d’imposta successivo.

9.2

attribuzione delle perdite del gruppo in caso di interruzione o revoca del regime

La società o ente controllante può modificare il criterio stabilito per l’eventuale attri­buzione delle perdite residue del gruppo in caso di interruzione o revoca del regime del consolidato (art. 124 co. 4 del TUIR).

Secondo l’Agenzia delle Entrate, si deve fare riferimento all’ultimo criterio comuni­cato in sede di opzione o di rinnovo tacito in relazione a tutte le perdite da attribuire al momento dell’evento interruttivo, indipendentemente dal periodo in cui sono maturate e senza operare alcuna stratificazione di formazione delle stesse.

In altri termini, il criterio di attribuzione delle perdite può essere modificato nella comu­nicazione relativa al successivo rinnovo tacito triennale e tale modifica avrà effetto anche in relazione alle perdite maturate nei periodi precedenti.

10

BRANCH EXEMPTION - ADEMPIMENTI DICHIARATIVI - chiarimenti dell’Agen-zia delle Entrate

 

L’Agenzia delle Entrate, con la ris. 15.1.2018 n. 4, ha fornito alcuni chiarimenti sugli obblighi dichiarativi delle società che hanno esercitato l’opzione per la branch exemption (art. 168-ter del TUIR) a decorrere dal periodo d’imposta 2016 (modello REDDITI 2017).

10.1

Modalità di compilazione dei quadri RF e RS

In caso di esercizio dell’opzione occorre compilare:

  • un primo modulo del quadro RF “intitolato” all’impresa nel suo complesso;

  • ulteriori moduli dello stesso quadro per determinare, in modo autonomo, i redditi o le perdite delle singole stabili organizzazioni.

 

Nel quadro RF del modulo dell’impresa nel suo complesso va riportata la somma al­gebrica dei redditi o delle perdite delle branch esenti rispettivamente tra le variazioni in diminuzione (rigo RF55, codice 41), se positiva, o tra le variazioni in aumento (rigo RF31, codice 45), se negativa.

 

Occorre altresì predisporre più quadri RS con il prospetto dell’agevolazione ACE, numerati con la stessa sequenza assegnata per il quadro RF, il primo dei quali rife­rito all’impresa nel suo complesso e gli altri alle diverse stabili organizzazioni. Posto che l’ACE delle varie stabili organizzazioni non può essere, in totale, superiore all’ACE relativa all’impresa nel suo complesso, l’eventuale eccedenza è imputata in proporzione all’ACE di ogni singola branch, che viene quindi ridotta.

10.2

Modalità di indicazione dei codici identificativi delleSTABILI ORGANIZZAZIONIestere

In presenza di più stabili organizzazioni nel medesimo Stato estero, è consentita l’in­di­cazione, nel rigo RF130 (recapture delle perdite pregresse), del codice identifi­cativo attribuito a una qualsiasi delle branch del medesimo Stato. Sempre con riferi­mento al recapture, e alla norma contenuta nell’art. 168-ter co. 7 del TUIR, secondo cui dall’imposta dovuta nel caso in cui operi questo meccanismo sono scomputate le eventuali eccedenze positive di imposta estera, occorre ricalcolare le eccedenze di imposta nazionale e di imposta estera separando, per il medesimo Stato, le eccedenze attribuibili alle branch esenti rispetto alle ec­cedenze attribuibili agli altri redditi esteri (ad esempio royalties, interessi, ecc.).

10.3

Modalità di compilazione della dichiarazione IRAP

La quota esente della base imponibile IRAP deve essere indicata quale variazione fiscale (utilizzando, ad esempio, il rigo IC57, dedicato alle variazioni in diminuzione).

11

Comunicazione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA - Credito d’imposta per l’adeguamento tecnologico - utilizzo in compensazione

 

In considerazione dei costi sostenuti per l’adeguamento tecnologico necessario ai fini della trasmissione telematica dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA, l’art. 21-ter del DL 78/2010, inserito dall’art. 4 del DL 193/2016, prevede l’attribuzione una tantum di un credito d’imposta a favore dei soggetti:

  • in attività nel 2017;

  • che sono obbligati a trasmettere la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010) e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010), oppure che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione dei dati delle fatture di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015;

  • che, nell’anno precedente a quello in cui è stato sostenuto il costo per l’ade­guamento, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000,00 euro.

11.1

AMMONTARE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame è pari:

  • a 100,00 euro;

  • ad ulteriori 50,00 euro, per i soggetti che hanno esercitato anche l’op­zione, sussistendone i requisiti, per la trasmissione dei dati dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015, entro il 31.12.2017.

11.2

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

  • dall’1.1.2018.

Istituzione dei codici tributo

Per effettuare la suddetta compensazione nel modello F24 devono essere utilizzati i seguenti codici tributo, istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 5.1.2018 n. 2:

  • 6881”, denominato “Credito d’imposta - Adeguamento tecnologico - 100 euro - articolo 21-ter, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”;

  • 6882”, denominato “Credito d’imposta - Adeguamento tecnologico - 50 euro - articolo 21-ter, comma 3, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”.

Compilazione del modello F24

In sede di compilazione del modello F24:

  • i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in cor­rispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito com­pen­­sati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversa­mento del credito, nella colonna “importi a debito versati”;

  • nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico, nel formato “AAAA”.

Presentazione dei modelli F24

Per consentire all’Agenzia delle Entrate di verificare che l’utilizzo dei suddetti crediti d’im­­­posta avvenga entro i limiti d’importo stabiliti, il modello F24 deve essere presen­tato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dalla medesima Agenzia (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

 

Nel caso in cui, per lo stesso soggetto, l’utilizzo del credito risulti superiore all’im­por­to massimo stabilito, il modello F24 che determina il superamento è scartato.

12

DEPOSITI IVA - PRESTAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - MODALITÀ

 

La ris. Agenzia delle Entrate 16.1.2018 n. 5 ha chiarito che la garanzia prestata ai sensi dell’art. 50-bis co. 4 lett. b) del DL 331/93 per l’immissione in libera pratica di beni destinati all’introduzione in un deposito IVA è diversa dalla garanzia prestata per l’estrazione dei beni dal deposito IVA ai sensi dell’art. 50-bis co. 6 del DL 331/93.

12.1

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI DEPOSITI IVA APPORTATE DAL DL 193/2016

L’art. 4 co. 7 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225), con decorrenza dall’1.4.2017, ha infatti modificato la disciplina dei depositi IVA (art. 50-bis del DL 331/93) in modo da:

  • estendere l’utilizzo del deposito IVA a tutti i beni senza operare distinzioni in base alla provenienza;

  • prevedere una diversa modalità di estrazione dei beni dal deposito IVA sulla base della loro provenienza.

12.2

 

 

 

 

GARANZIA “IN ENTRATA”

La garanzia “in entrata”:

  • è quella prestata dal soggetto che introduce i beni nel deposito IVA;

  • presenta una durata che si estende fino alla comunicazione dei dati relativi alla liquidazione dell’IVA da parte del soggetto che procede all’estrazione dei beni dal deposito IVA.

12.3

 

GARANZIA “IN USCITA”

La garanzia “in uscita”:

  • è quella prestata dal soggetto che procede all’estrazione dei beni dal deposito IVA;

  • deve avere una durata pari a 6 mesi a partire dal momento in cui si perfe­ziona tale adempimento.

12.4

 

SOGGETTI ESONERATI DALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA “IN USCITA”

Le due garanzie sopra indicate operano in modo indipendente, pertanto, anche se il soggetto è esonerato dalla prestazione della garanzia “in uscita” (come nel caso oggetto della risoluzione in esame, nel quale il soggetto che estrae i beni coincide con il soggetto che ha effettuato l’immissione in libera pratica dei beni con la contestuale introduzione nel deposito IVA), restano ferme le modalità di svincolo della garanzia “in entrata”.

13

regime IVA delle OPERAZIONI RIFERITE ALLE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE IN “ALTO MARE” - ulteriori chiarimenti

 

La ris. Agenzia delle Entrate 16.1.2018 n. 6 ha fornito ulteriori precisazioni con riguardo al regime di non imponibilità IVA per le navi adibite alla navigazione “in alto mare” (art. 8-bis del DPR 633/72), già oggetto di esame da parte della precedente ris. 12.1.2017 n. 2.

Di seguito si riportano i principali chiarimenti forniti.

13.1

NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE “IN ALTO MARE”

La ris. Agenzia delle Entrate 12.1.2017 n. 2 aveva precisato che una nave può considerarsi adibita alla navigazione “in alto mare”, ai soli fini dell’art. 8-bis del DPR 633/72, se, con riferimento all’anno precedente rispetto a quello in cui s’invoca la non imponibilità, ha effettuato viaggi “in alto mare” (ossia, oltre le 12 miglia marine) in misura superiore al 70%.

Tale condizione deve essere verificata:

  • per ciascun periodo d’imposta;

  • sulla base di documentazione ufficiale.

13.2

NOZIONE DI “VIAGGIO”

Il termine “viaggio” si riferisce agli spostamenti fra porti (italiani, UE o extra-UE) effettuati dalla nave per rendere un servizio di trasporto passeggeri oppure per la propria attività commerciale, nell’ambito dei quali sono effettuate:

  • operazioni di carico/scarico di merci;

  • oppure operazioni di imbarco/sbarco di passeggeri.

 

Gli spostamenti fra cantieri o porti per motivi tecnici non vanno computati nel calcolo della frazione per individuare la prevalenza dei viaggi “in alto mare”.

13.3

 

PREVALENZA DEI VIAGGI “IN ALTO MARE”

La condizione di prevalenza dei viaggi “in alto mare”, rispetto al totale dei viaggi, deve essere verificata con riguardo al numero dei viaggi.

Il superamento delle 12 miglia nautiche implica che l’intero viaggio sia da considerare “in alto mare”.

13.4

 

DOCUMENTAZIONE IDONEA A PROVARE LA PREVALENZA DEI VIAGGI “IN ALTO MARE”

La documentazione ufficiale idonea a provare la prevalenza dei viaggi effettuati “in alto mare” può essere rappresentata da ogni documentazione (es. il giornale di navigazione o il giornale di bordo):

  • proveniente dall’armatore o dal soggetto che ha la responsabilità della nave (es. il comandante);

  • che sia in grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime percorse dal mezzo di trasporto.

 

Il fornitore – qualora l’acquirente non sia in grado di esibire la predetta docu­mentazione in quanto, per esempio, impossibilitato da cause documentabili – può fare ricorso a una dichiarazione:

  • dell’armatore, del comandante della nave o di chi ha la responsabilità gestio­nale effettiva;

  • la quale attesti che la nave è effettivamente e prevalentemente adibita alla navigazione “in alto mare”.

13.5

 

APPLICAZIONE PROVVISORIA DEL REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA

Il principio affermato nella ris. Agenzia delle Entrate 12.1.2017 n. 2 per le navi in costruzione, circa l’applicazione provvisoria del regime di non imponibilità IVA sulla base di una dichiarazione dell’armatore che attesti l’effettiva intenzione di adibire il mezzo alla navigazione in “alto mare”, si estende a tutti i casi ove si riscontra obiettiva discontinuità nell’utilizzo del mezzo.

14

Ritardi nei pagamenti - individuazione dei tassi “legali” di mora appli­cabili al primo se­mestre 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segue

In relazione al primo semestre 2018, i tassi “legali” degli interessi di mora per il ritar­da­­to pa­gamento delle transazioni commerciali e dei servizi dei lavoratori autonomi, anche nei con­fronti di Pubbliche Amministrazioni, nonché tra lavoratori autonomi e imprese, rimangono stabiliti nella misura:

  • del 12%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari;

  • dell’8%, per le altre transazioni com­merciali.

 

Il tasso di riferimento della Banca centrale europea (BCE), infatti, è rimasto invariato allo 0%, con la conseguenza che il tasso di mora è costituito solo più dalle previste maggio­razioni.

Estensione a tutti i lavoratori autonomi

Per effetto dell’art. 2 della L. 22.5.2017 n. 81 (c.d. “Jobs Act dei lavoratori auto­no­mi”), in vigore dal 14.6.2017, la disciplina degli interessi “legali” di mora per ritardato paga­men­to è stata estesa a tutti i lavoratori autonomi, in relazione alle transazioni commerciali tra:

  • lavoratori autonomi e imprese;

  • lavoratori autonomi e Amministrazioni Pubbliche;

  • lavoratori autonomi.

 

In precedenza, infatti, si faceva riferimento solo ai soggetti esercenti “una libera profes­sione”.

Deroghe contrattuali

Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello “legale”:

  • nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra lavoratori autonomi;

  • purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.

 

Tuttavia, occorre considerare che:

  • nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile;

  • nei rapporti di “subfornitura”, il tasso può essere stabilito solo in misura supe­riore.

 

 

 

 

 

 

 

SCADENZA

ADEMPIMENTO

COMMENTO

8.2.2018

Comunicazione spese sanitarie

I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, op­pure i soggetti dagli stes­si delegati, devono trasmet­tere in via telema­tica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2017, non­ché ai rimborsi effettuati nel 2017 per presta­zioni non erogate o parzial­mente ero­gate:

  • al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero del­l’Eco­nomia e delle Finanze;

  • ai fini della precompilazione dei modelli 730/2018 e REDDITI 2018 PF.

9.2.2018

Voucher digitalizzazione

Le micro, piccole e medie imprese devono effet­tua­re, entro le ore 17.00, l’invio telematico delle domande:

  • di concessione del “Voucher digitalizzazione”;

  • tramite l’apposita procedura disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).

Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

10.2.2018

Credito d’imposta compensi avvocati/arbitri

I soggetti che, nell’anno 2017, hanno sostenuto com­­­­pen­­si per avvocati o arbitri devono presentare la do­man­­da per la concessione del previsto credito d’impo­sta:

  • al Ministero della Giustizia, mediante l’appo­sita mo­dalità telematica;

  • in caso di procedimenti di negoziazione assi­stita conclusi con successo o di conclusione dell’ar­bi­trato con lodo.

15.2.2018

Comunicazione rapporti finanziari

Gli intermediari finanziari devono effettuare la tra­smis­­sio­ne in via telematica all’Anagrafe tributaria:

  • dei dati relativi ai rapporti finanziari intratte­nuti, in re­lazione all’anno 2017;

  • mediante il SID (Sistema di Interscambio Dati).

16.2.2018

Versamento IVA mensile

I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:

  • liquidare l’IVA relativa al mese di gennaio 2018;

  • versare l’IVA a debito.

 

I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a ter­zi e ne hanno dato comu­nica­zione all’ufficio del­le En­tra­­te, nel liquidare e versare l’IVA possono far riferi­mento al­l’IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

 

È possibile il versamento trimestrale, senza appli­ca­­zio­­ne degli in­te­­res­si, dell’IVA relativa ad opera­zio­ni de­­ri­vanti da con­tratti di subfornitura, qualora per il paga­mento del prez­zo sia stato pattuito un ter­mine suc­ces­sivo alla con­se­gna del be­ne o alla co­munica­zione del­l’av­­venuta ese­­cuzione del­la pre­sta­zione di servizi.

16.2.2018

 

segue

Versamento IVA quarto trimestre 2017

I contribuenti titolari di partita IVA in regime trime­strale “speciale” (es. autotrasportatori, benzinai e subfor­ni­to­ri) devono:

  • liquidare l’IVA relativa al trimestre ottobre-dicem­­­bre 2017;

  • versare l’IVA a debito, senza maggiorazione di in­­­te­­ressi, al netto dell’eventuale acconto.

16.2.2018

Versamento ritenute
e addizionali

I sostituti d’imposta devono versare:

  • le ritenute alla fonte ope­rate nel mese di gen­naio 2018;

  • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di gen­­naio 2018 sui redditi di lavoro dipenden­te e as­similati.

 

Il condominio che corrisponde corrispettivi per ap­pal­ti di opere o servizi può non effettuare il versa­mento delle ritenute di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, en­tro il termine in esame, se l’ammontare cu­­mulativo del­le rite­nute operate nei mesi di dicem­­bre 2017 e gennaio 2018 non è di almeno 500,00 euro.

16.2.2018

Imposta sostitutiva rivalutazioni TFR

I datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il saldo dell’imposta sostitutiva del 17% sulle rivalu­ta­zioni del TFR maturate nel 2017.

È possibile utilizzare in compensazione della sud­detta im­posta sostitutiva il credito derivante dal versamento ne­gli anni 1997 e/o 1998 dell’anticipo della tassazione del TFR.

16.2.2018

Contributi INPS artigiani e commercianti

I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o com­mer­cianti dell’INPS devono effettuare il versamento della quarta e ultima rata dei contributi previdenziali compresi nel mi­­­ni­male di red­dito (c.d. “fissi”), rela­tiva al trimestre otto­bre-dicem­bre 2017.

Le informazioni per il versamento della contribu­zio­ne do­­­vuta possono essere prelevate dal Cassetto previ­den­­­zia­le per artigiani e commercianti, attraver­so il sito del­l’INPS (www.inps.it).

16.2.2018

Premi INAIL

Presentazione telematica all’INAIL delle comuni­cazio­ni mo­­tivate di riduzione delle retribuzioni pre­sunte per il 2018.

Versamento in autoliquidazione 2017/2018 dei pre­mi or­­dinari e dei premi speciali unitari artigiani:

  • in unica soluzione;

  • oppure, in caso di opzione per il versamento ra­tea­­le, della prima delle previste quattro rate, sen­­­za maggiorazione di interessi.

19.2.2018

 

 

 

 

 

 

 

segue

Credito d’imposta riqualificazione alberghi

Le strutture alberghiere e gli agriturismi, esistenti all’1.1.2012, devono registrarsi, entro le ore 16.00, sul Portale dei Procedimenti del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (https://procedimenti.beniculturali.gov.it), al fine di pre­sentare in via telematica le domande di con­ces­sio­ne del credito d’im­posta per inter­venti di riqualifi­cazione:

  • in relazione ai costi sostenuti nell’anno 2017;

  • a partire dalle ore 10.00 del 26.2.2018 e fino alle ore 16.00 del 27.2.2018 (rileva l’ordine cronologico di presentazione).

26.2.2018

Credito d’imposta riqualificazione alberghi

Le strutture alberghiere e gli agriturismi, esistenti all’1.1.2012, possono effettuare, a partire dalle ore 10.00, l’invio telematico delle domande di con­­­­­ces­sio­ne del credito d’imposta per interventi di riqua­lifica­zione:

  • in relazione ai costi sostenuti nell’anno 2017;

  • tramite il Portale dei Procedimenti del Mini­ste­ro dei Beni e delle Attività culturali e del Turi­smo (https:­//procedimenti.beniculturali.gov.it).

 

Le domande possono essere presentate fino alle ore 16.00 del 27.2.2018; rileva l’ordine cronologico di pre­sen­tazione.

26.2.2018

Presentazione modelli INTRASTAT

I soggetti che hanno effettuato operazioni intraco­mu­ni­tarie devono presentare all’Agenzia delle En­trate i mo­­­del­li INTRASTAT:

  • relativi al mese di gennaio 2018, ove obbli­gatori;

  • in via telematica.

 

I soggetti che, nel mese di gennaio 2017, hanno su­­pe­ra­to la soglia per la presentazione tri­me­stra­le dei modelli INTRASTAT devono presentare:

  • i modelli relativi al mese di gen­naio 2018, appositamente contrassegnati;

  • in via telematica.

 

 

Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste sem­pli­fi­ca­zioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi re­lativi al 2018.

27.2.2018

Credito d’imposta riqualificazione alberghi

Le strutture alberghiere e gli agriturismi, esistenti all’1.1.2012, devono presentare, entro le ore 16.00, le domande di concessione del credito d’im­po­sta per interventi di riqualificazione:

  • in relazione ai costi sostenuti nell’anno 2017;

  • tramite il Portale dei Procedimenti del Ministe­ro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo (https://procedimenti.beniculturali.gov.it).

 

Rileva l’ordine cronologico di presentazione.

28.2.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

segue

Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA

I soggetti passivi IVA, non esonerati dall’ef­fet­tua­zio­ne delle liqui­da­zioni periodiche o dal­la presen­ta­zio­ne del­­­la dichiarazione IVA an­nuale, devono tra­smet­tere all’A­gen­­­zia delle Entrate:

  • i dati delle liquida­zioni periodiche IVA rela­tive al tri­mestre ottobre-dicembre 2017;

  • in via telematica, direttamente o tra­mite un inter­­me­­diario abilitato.

I contribuenti trimestrali presentano un uni­co mo­du­lo per ciascun trimestre; quelli men­sili, invece, pre­sen­­ta­no più moduli, uno per ogni liquidazione men­sile ef­fet­tuata nel trimestre.

28.2.2018

Variazione richiesta
di rimborso in compensazione

Le persone fisiche, le società di persone e i sog­getti IRES “solari” possono presentare i modelli integrativi REDDITI 2017 e IRAP 2017, al fine di modificare la originaria richiesta di rimborso del­l’ec­cedenza d’impo­sta in opzione per la compensa­zione del credito.

28.2.2018

Comunicazione spese veterinarie

Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, op­pu­re i soggetti dagli stessi delegati, devono tra­smet­­tere in via te­lematica:

  • i dati relativi alle spese veterinarie soste­nu­te nel 2017, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di com­pagnia o per la pratica sportiva;

  • al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero del­l’Eco­nomia e delle Finanze.

28.2.2018

Trasmissione
dati spese recupero edilizio e riqualificazione energetica su parti comuni condominiali

Gli amministratori di condominio in carica al 31.12.2017 devono co­municare in via te­le­matica all’A­­­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tramite gli in­ter­me­diari abilitati, i dati relativi alle quote di spesa imputate ai singoli con­domini in rela­zione alle spese sostenute dal condominio nel 2017 con riferimento:

  • agli interventi di recupero del pa­tri­mo­nio edi­li­zio e di riqualificazione energe­tica, effet­tuati sulle parti comuni di edifici residenziali;

  • all’acquisto di mobili e di grandi elettro­dome­sti­ci, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’im­mobile oggetto di ristrutturazione.

28.2.2018

Trasmissione dati cessione detrazione per interventi antisismici o di riqualificazione energetica

Gli amministratori di condominio devono comuni­ca­re in via telematica all’Anagrafe tributaria, diretta­men­te o tramite gli intermediari abilitati, i dati rela­tivi alla cessione a terzi, nell’anno 2017, del credito corrispondente alla detrazione d’imposta spettante ai condòmini per interventi di riqualificazione ener­getica o antisismici effettuati sulle parti comuni con­do­miniali.

28.2.2018

Trasmissione
dati bonifici spese recupero edilizio e riqualificazione energetica

Le banche, Poste Italiane e gli Istituti di pagamento de­vono co­municare in via te­le­matica all’Anagrafe tribu­taria i dati relativi ai bonifici, di­sposti nell’anno 2017, per il pagamento delle spese per:

  • gli interventi di recupero del patrimonio edi­li­zio, che danno diritto alla prevista detrazione IRPEF;

  • gli interventi di riqualificazione energetica de­­gli edifici, che danno diritto alla prevista de­trazione IRPEF/IRES.

28.2.2018

Trasmissione
dati mutui

I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari de­vo­no co­municare in via telematica all’Anagrafe tribu­ta­ria, di­rettamente o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2017 degli interessi passivi e oneri accessori;

  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

28.2.2018

Trasmissione dati contratti assicurativi

Le imprese di assicurazione devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di In­terscambio Dati (SID):

  • i dati relativi all’anno 2017 dei contratti e dei pre­­mi di assicurazione sulla vita, causa mor­te e con­tro gli infortuni;

  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

28.2.2018

Trasmissione dati contributi previdenziali

Gli enti previdenziali devono comunicare in via tele­matica all’Anagrafe tributaria, di­rettamente o tra­mite gli in­termediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2017 dei contributi previ­denziali ed assisten­ziali;

  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

28.2.2018

Trasmissione dati previdenza complementare

Le forme pensionistiche complementari devono co­mu­ni­care in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­retta­mente o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi ai contributi di previdenza com­ple­mentare versati nell’anno 2017, senza il tramite del sostituto d’imposta;

  • in relazione a tutti i soggetti del rapporto.

28.2.2018

Trasmissione dati rimborsi spese sanitarie

Gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aven­ti esclusivamente fine assistenziale e i fondi integra­ti­vi del Servizio sanitario nazionale devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­rettamente o tra­mite gli intermediari abilitati, i dati relativi:

  • alle spese sanitarie rimborsate nell’anno 2017, comprese quelle sostenute negli anni prece­den­ti, per effetto dei contributi versati;

  • ai contributi versati nell’anno 2017, diretta­men­te o tramite un sog­getto diverso dal so­sti­tuto d’im­posta.

28.2.2018

Trasmissione dati spese funebri

I soggetti che svolgono attività di pompe fune­bri e at­­ti­vi­tà connesse de­vono trasmettere in via tele­matica al­l’A­nagrafe tribu­taria, di­rettamente o trami­te gli interme­diari abilitati:

  • l’ammontare delle spese funebri sostenute in di­pen­denza della morte di persone nell’an­no 2017, con riferimento a ciascun decesso;

  • i dati del soggetto deceduto e dei soggetti inte­statari del documento fiscale.

28.2.2018

Trasmissione dati spese universitarie

Le Università statali e non statali devono trasmet­tere in via telematica all’Anagrafe tributaria, di­retta­men­te o tramite gli intermediari abilitati:

  • i dati relativi all’anno 2017 delle spese uni­ver­­si­ta­­rie sostenute, al netto dei relativi rim­borsi e con­tributi;

  • con riferimento a ciascuno studente.

28.2.2018

 

 

 

 

 

segue

Trasmissione dati rimborsi spese universitarie

I soggetti che erogano rim­borsi relativi a spe­se uni­ver­­si­tarie, diversi dalle Università e dai da­tori di la­vo­ro, de­vono trasmettere in via telematica all’A­na­grafe tribu­taria, di­rettamente o tramite gli interme­diari abilitati:

  • i dati dei rimborsi delle spese univer­sitarie ero­­ga­ti nell’anno 2017;

  • con riferimento a ciascuno studente.

28.2.2018

Premi INAIL

Presentazione telematica all’INAIL:

  • delle dichiarazioni delle retri­bu­zioni, in rela­zio­ne all’autoliquidazione dei premi dovuti a saldo per il 2017 e in acconto per il 2018;

  • della volontà di avvalersi del pagamento ra­teale dei premi;

  • della domanda di riduzione a favore delle impre­se artigiane.

28.2.2018

Trasmissione
dati forniture documenti fiscali

Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fi­­sca­­li e i soggetti autorizzati alla rivendita devono co­­mu­­­nicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

  • i dati relativi alla fornitura di documenti fi­sca­li, con riferimento all’anno 2017;

  • direttamente o avvalen­dosi degli interme­dia­ri abi­­­litati.

28.2.2018

Registrazione cumulativa contratti
di affitto terreni

I soggetti che, nel 2017, hanno stipulato contratti di af­fitto di fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrit­tura pri­vata autenticata, stipulati tra le stesse parti, devono:

  • effettuare la loro registrazione cumulativa;

  • versare la relativa imposta.

2.3.2018

Registrazione contratti di locazione

Le parti contraenti devono provvedere:

  • alla registrazione dei nuovi contratti di loca­zione di immobili con decorrenza inizio me­se di feb­bra­io 2018 e al pagamento della relativa impo­sta di registro;

  • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di loca­zione con decorrenza inizio mese di febbraio 2018.

 

Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuo­vo “mo­dello RLI”, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 15.6.2017 n. 112605.

Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utiliz­zare il modello “F24 versamenti con elementi identi­­fi­ca­tivi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi co­di­ci tributo isti­tuiti dall’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

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19/01/2018

Novità DETRAZIONI IVA

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  Novità in materia di detrazione IVA - Chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1         1 premessa Con la circ. 17.1.2018 n. 1, l’Agenzia

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I NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL’IVA E GLI ATTESI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

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  Detrazione IVA e registrazione delle fatture di acquisto (circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1)   La circ. Agenzia delle Entrate 17.1.2018 n. 1 illustra le modifiche, apportate dall'art.

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MODIFICA NORMATIVA SUI TERMINI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - RICHIESTA CONSEGNA FATTURE 2017 ENTRO IL 31/01/2018

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  Savignano sul Rubicone, 12/01/2018 Gentile Cliente, con la presente si ricorda che l’art. 2 del D.L. 50/2017 ha modificato (anticipandolo notevolmente) il termine entro il quale può