Art. 9-bis, DL n. 91/2017
Come noto, a decorrere dall’1.1.2018, ai commercianti è fatto divieto “omaggiare” le borse / sacchetti ai propri clienti.
L’addebito al cliente dell’importo deciso dal commerciante:
- va indicato nello scontrino;
- va assoggettato ad IVA tramite lo scorporo ovvero la
“ventilazione” del corrispettivo.
In quest’ultimo periodo si riscontra un acceso “dibattito” mediatico in merito alla questione legata alla decisione del Legislatore di “adeguare” la normativa nazionale a quella comunitaria in materia di
utilizzo di borse / sacchetti di plastica.
Al fine di dare attuazione alla Direttiva comunitaria n. 720/2015 in materia di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero / ultraleggero, il Legislatore, con l’art. 9-bis, DL n. 91/2017 ha
previsto:
- il divietodi commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, ossia “borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 50 micron fornite per il trasporto”;
- la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, ossia “borse di plastica con uno spessore della singola parete inferiore a 15 micron richieste ai fini di igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi”.
La novità in esame non interessa soltanto i supermercati relativamente ai prodotti “da pesare” ma in generale tutti gli esercizi che utilizzano le borse / sacchetti in esame.
CARATTERISTICHE DELLE BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE LEGGERO
Con l’aggiunta del nuovo art. 226-bis, D.Lgs. n. 152/2006, è previsto, fermo restando la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, il divieto della
commercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero per il trasporto, nonché delle altre borse di plastica non aventi le seguenti caratteristiche:
- borse di plastica per il trasporto riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
- “con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi
che commercializzano generi alimentari”;
- “con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi
che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari”;
- borse di plastica per il trasporto riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
- “con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi
che commercializzano generi alimentari”;
- “con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi
che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari”.
Le suddette borse di plastica non possono essere distribuite gratuitamente e “il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei
prodotti trasportati per il loro tramite”.
CARATTERISTICHE DELLE BORSE DI PLASTICA IN MATERIALE ULTRALEGGERO
Con l’aggiunta del nuovo art. 226-ter, D.Lgs. n. 152/2006, è prevista, al fine di conseguire una diminuzione delle borse di plastica, una progressiva riduzione della commercializzazione delle
borse di plastica in materia ultraleggero diverse da quelle aventi le seguenti caratteristiche:
- 40% dall’1.1.2018;
- 50% dall’1.1.2020;
- 60% dall’1.1.2021.
Le borse di plastica in materiale ultraleggero non possono essere distribuite gratuitamente e “il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci
o dei prodotti trasportati per il loro tramite”.
REGIME SANZIONATORIO
Le violazioni dei citati artt. 226-bis e 226-ter sono punite con la sanzione da € 2.500 a € 25.000, incrementata di 4 volte del massimo nel caso in cui “la violazione del divieto riguarda ingenti
quantitativi di borse di plastica, oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore”, ovvero in presenza di diciture o altri mezzi elusivi.
TRATTAMENTO IVA APPLICABILE
A seguito delle novità sopra accennate, a decorrere dall’1.1.2018, i commercianti non potranno più omaggiarele borse / sacchetti utilizzate dai clienti:
- quali contenitori di alimenti sfusi / ai fini igienici (ad esempio, frutta, ortaggi, prodotti gastronomici, macelleria, ecc.);
- per il trasporto della merce acquistata.
L’obbligo in esame non interessa le borse in carta / tessuti di fibre naturali / poliammide o in materiali diversi da polimeri.
Per tali borse è quindi richiesto l’addebito al cliente del prezzo di cessione delle stesse.
Considerato che la norma non prevede il “prezzo” da addebitare al cliente, la quantificazione del corrispettivo è a discrezione del singolo commerciante (ad esempio, € 0,01 / € 0,02 / € 0,03).
La cessione delle borse / sacchetti in esame costituisce un’operazione imponibile ai fini IVA.
A tal fine assume rilevanza il regime IVA applicato dal commerciante, ossia il fatto che l’IVA a debito sia determinata tramite la c.d “ventilazione” ovvero il c.d. “scorporo”.
Soggetti che applicano la “ventilazione”
Per i commercianti al minuto che applicano la c.d. “ventilazione” di cui all’art. 24, comma 3, DPR n. 633/72 l’ammontare del corrispettivo
addebitato al cliente va ricompreso nei “corrispettivi da ventilare” del periodo di riferimento.
Soggetti che utilizzano lo scorporo
Per i soggetti che non applicano la “ventilazione” l’IVA connessa ai corrispettivi addebitati al cliente è determinata tramite lo scorporo applicando l’aliquota del 22%
Merita segnalare la necessità di provvedere ad adeguare il registratore di cassa in quanto
l’ammontare del corrispettivo della cessione della borsa / sacchetto deve essere evidenziato
“distintamente” sullo scontrino.
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