Estensione della fatturazione elettronica
|
Viene prevista l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica.
Decorrenza
Il nuovo obbligo è introdotto:
-
per le fatture emesse a partire dall’1.1.2019;
-
in via anticipata, dall’1.7.2018, per le fatture relative alle cessioni di benzina e gasolio utilizzate come carburanti, nonché alle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche Amministrazioni.
Ambito applicativo
L’obbligo di fatturazione elettronica si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, indipendentemente dalla circostanza che il destinatario della fattura sia un soggetto passivo IVA ovvero un privato consumatore.
Soggetti esonerati
Sono esonerati dall’obbligo in esame i soggetti che si avvalgono del:
Modalità di trasmissione
Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato di cui all’Allegato A del DM 3.4.2013 n. 55.
Il soggetto emittente potrà:
-
operare direttamente sul Sistema;
-
avvalersi di intermediari per la trasmissione, previo accordo tra le parti.
Se la fattura elettronica è emessa nei confronti di privati, essa viene resa disponibile al destinatario mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche se una copia elettronica o analogica del documento viene fornita direttamente da parte del soggetto emittente.
Abolizione della comunicazione dati fatture
Con l’introduzione del nuovo obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, dall’1.1.2019, viene prevista:
-
l’abrogazione dell’art. 21 del DL 78/2010, che prevede l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture;
-
la sostituzione dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, che ha istituito il regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture.
Regime sanzionatorio
Se la fattura viene emessa in un formato diverso da quello previsto, essa si considera non emessa e si applicano le sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 (fra il 90% e il 180% dell’imposta non correttamente documentata).
Inoltre, per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 (pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250,00 euro), il cessionario o committente che avrà operato la detrazione dell’IVA dovrà adempiere agli obblighi documentali previsti dal medesimo co. 8, avvalendosi del Sistema di interscambio.
Comunicazione delle operazioni transfrontaliere
A partire dall’1.1.2019 viene introdotto, per i soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, un nuovo obbligo comunicativo avente ad oggetto i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi (in quanto tali operazioni restano escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica).
Non sono oggetto di comunicazione:
La comunicazione sarà trasmessa in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento di acquisto.
In caso di omessa o errata comunicazione, si applicherà la sanzione amministrativa (prevista dal nuovo co. 2-quater dell’art. 11 del DLgs. 471/97) pari a:
-
2,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre;
-
1,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 500,00 euro, se la comunicazione viene trasmessa (o trasmessa correttamente) entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista.
Semplificazioni per artisti, professionisti e imprese minori
Dal 2019 viene previsto uno speciale programma di assistenza online a favore dei seguenti soggetti:
Nell’ambito del programma di assistenza, che si fonda sull’acquisizione dei dati derivanti dalla fatturazione elettronica e dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione:
-
gli elementi informativi per predisporre i prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
-
una bozza di dichiarazione IVA annuale e una bozza di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
-
le bozze dei modelli F24 di versamento con gli ammontari delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso.
Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti
A partire dal 2019, i soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500,00 euro, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, potranno usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento.
Attualmente, tale possibilità è prevista per i soggetti che hanno aderito al regime di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti superiori a 30,00 euro (secondo le modalità di cui al DM 4.8.2016).
La riduzione dei termini di accertamento prevista dalla legge di bilancio 2018 non si applica ai soggetti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate ex art. 22 del DPR 633/72, a meno che gli stessi abbiano optato per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.
|
Dichiarazioni fiscali e Certificazioni Uniche - Nuovi termini di presentazione e trasmissione telematica
|
Vengono introdotte alcune novità in materia di scadenze fiscali, con particolare riferimento ai modelli 770, alle Certificazioni Uniche non rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata, ai modelli 730 e ai modelli REDDITI e IRAP.
Presentazione telematica dei modelli 770
Viene previsto, a regime, il differimento al 31 ottobre, rispetto alla precedente scadenza del 31 luglio, del termine per la presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (modelli 770).
Certificazioni Uniche non rilevanti per la dichiarazione precompilata
La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il maggior termine previsto per la presentazione dei modelli 770 (ora stabilito al 31 ottobre), rispetto alla scadenza ordinaria del 7 marzo.
Tale possibilità, in precedenza ammessa dall’Agenzia delle Entrate (si veda, da ultimo, la circ. 7.4.2017 n. 8, § 21.4, in relazione alle Certificazioni Uniche 2017), viene ora riconosciuta a livello normativo.
Presentazione dei modelli 730 ad un CAF o professionista
Viene differito, dal 7 al 23 luglio, il termine per presentare il modello 730 ad un CAF-dipendenti, o ad un professionista (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro) abilitato a prestare assistenza fiscale.
Modelli 730 - Consegna ai contribuenti e trasmissione all’Agenzia delle Entrate
Vengono rimodulati i termini che i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati devono osservare per:
-
la consegna al contribuente della copia del modello 730 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
-
la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei modelli 730 predisposti e dei risultati contabili derivanti dalla relativa liquidazione (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
Le nuove scadenze, parametrate al momento in cui il contribuente ha presentato il modello 730 al CAF o professionista, sono:
-
il 29 giugno, per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno;
-
il 7 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno;
-
il 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.
Presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP
Per evitare la sovrapposizione di adempimenti con la comunicazione dei dati delle fatture di cui all’art. 21 del DL 78/2010, viene previsto, in relazione agli anni in cui occorre effettuare la suddetta comunicazione, il differimento al 31 ottobre del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, la cui scadenza originaria è prevista al 30 settembre.
|
Super-ammortamenti - Proroga
|
Viene prorogata al 2018 la possibilità di beneficiare dei c.d. “super-ammortamenti”, con alcune modifiche.
In particolare, i super-ammortamenti sono prorogati in relazione agli investimenti agevolabili effettuati dall’1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:
Tuttavia, nella nuova versione dell’agevolazione:
|
Iper-ammortamenti - Proroga
|
La maggiorazione del 150% di cui all’art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (c.d. “iper-ammortamenti”) viene prorogata in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:
Maggiorazione relativa ai beni immateriali
È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali.
Inoltre, viene ampliato l’ambito di applicazione di tale maggiorazione, aggiungendo le seguenti voci:
-
sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
-
software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
-
software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
Sostituzione di un bene agevolato con l’iper-ammortamento
Viene integrata la disciplina originaria dell’iper-ammortamento, consentendo, nel rispetto di determinate condizioni, la sostituzione di un bene agevolato senza perdere la maggiorazione.
|
Imposta sul Reddito d’Impresa (c.d. IRI) - Rinvio al 2018
|
Viene differita, all’1.1.2018, la decorrenza delle disposizioni relative al regime dell’Imposta sul Reddito d’Impresa (c.d. IRI), la cui applicazione era prevista, in origine, a partire dall’1.1.2017.
|
Deducibilità integrale IRAP del costo dei lavoratori stagionali per il 2018
|
In via transitoria per il 2018, viene disposta, ai fini IRAP, la deducibilità integrale (anziché in misura pari al 70%) del costo dei lavoratori stagionali.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare della deduzione i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97, vale a dire:
-
imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni);
-
titolari di reddito di lavoro autonomo (esercenti arti e professioni in forma individuale o associata);
-
soggetti operanti nel settore agricolo (ove ancora soggetti al tributo).
Lavoratori agevolati
In assenza di ulteriori specificazioni, si ritiene che attribuiscano il diritto a fruire della deduzione:
-
sia il personale assunto temporaneamente per lo svolgimento delle attività a carattere stagionale di cui al DPR 7.10.63 n. 1525;
-
sia il personale assunto temporaneamente per lo svolgimento delle attività definite stagionali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Numero minimo di giorni di impiego
Il lavoratore deve risultare impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta.
La deduzione spetta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.
|
Acquisti di carburanti - Certificazione dell’operazione - Condizioni per la detraibilità dell’IVA e la deducibilità del costo
|
La legge di bilancio 2018 prevede l’introduzione di specifiche misure di contrasto all’evasione fiscale nel settore dei carburanti, a partire dall’1.7.2018.
Fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio
A decorrere dall’1.7.2018, viene previsto l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti.
L’obbligo riguarda le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA. A tal fine, viene modificato l’art. 22 co. 3 del DPR 633/72, prevedendo che gli acquisti di carburanti presso impianti stradali di distribuzione debbano essere documentati mediante fattura elettronica ove effettuati da parte di soggetti passivi IVA.
Viene altresì modificato l’art. 2 co. 1 lett. b) del DPR 696/96, per circoscrivere l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi alle sole cessioni di carburanti e lubrificanti effettuate nei confronti di soggetti che operano in qualità di privati.
Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi
A decorrere dall’1.7.2018, i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori devono essere memorizzati in via elettronica e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo concerne le cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori in quanto, ai sensi del modificato art. 22 co. 3 del DPR 633/72, le cessioni nei confronti di soggetti passivi IVA devono essere documentate mediante fattura elettronica.
Le modalità di attuazione del nuovo obbligo saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Abolizione della scheda carburante
In ragione dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti, a decorrere dall’1.7.2018 viene abolita la scheda carburante di cui al DPR 444/97.
Detraibilità dell’IVA sull’acquisto di carburanti
Viene modificato l’art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, subordinando l’esercizio della detrazione IVA assolta sull’acquisto e l’importazione di carburanti e lubrificanti alla circostanza che il relativo pagamento sia avvenuto mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria previsto dall’art. 7 co. 6 del DPR 605/73, o con altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Deducibilità del costo del carburante
Analogamente, ai sensi del nuovo co. 1-bis dell’art. 164 del TUIR, le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti al suddetto obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria.
|
Nuova nozione di stabile organizzazione
|
Viene ridisciplinata la nozione di stabile organizzazione (S.O.) di cui all’art. 162 del TUIR.
Nuova ipotesi di S.O. nel settore digitale
Al co. 2 dell’art. 162 del TUIR viene inserita la lett. f-bis), al fine di ricomprendere tra le fattispecie suscettibili di configurare S.O. “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso”.
Contestualmente, è abrogato il co. 5 dell’art. 162 del TUIR, il quale escludeva la configurabilità di una S.O. nel caso di disponibilità a qualsiasi titolo di “elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi”.
L’intervento normativo è volto a superare il concetto di S.O. basato sul radicamento territoriale inteso in senso tradizionale (materiale o personale) e dare, invece, rilevo al luogo in cui si svolgono le attività e si produce la ricchezza (sostanza economica).
Attività aventi carattere preparatorio o ausiliario
La sussistenza di una S.O. è esclusa a condizione che le attività “singole” elencate nelle lettere da a) ad e) di cui al co. 4 (come riformulate), o l’attività complessiva risultante dalla combinazione di tali attività, siano di carattere preparatorio o ausiliario (art. 162 co. 4-bis del TUIR).
Anti-fragmentation rule
Viene introdotta la c.d. “anti-fragmentation rule”, quale norma volta ad evitare che l’attività sia frazionata tra più imprese collegate, al solo fine di non incorrere in una delle ipotesi che, considerando l’attività in modo unitario, configurerebbero una S.O. (art. 162 co. 5 del TUIR).
Agente dipendente
Configura una S.O. un soggetto che (art. 162 co. 6 del TUIR):
-
agisce nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente;
-
abitualmente conclude contratti, o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa.
Inoltre, ai fini della qualifica di “agente dipendente” idoneo a configurare S.O., deve trattarsi di contratti:
-
conclusi in nome dell’impresa;
-
oppure relativi al trasferimento della proprietà, o alla concessione del diritto di utilizzo, di beni dell’impresa o che l’impresa ha il diritto di utilizzare;
-
oppure relativi alla fornitura di servizi da parte dell’impresa.
L’agente dipendente non configura S.O. se l’attività svolta è limitata allo svolgimento delle attività elencate nella c.d. “negative list” di cui al co. 4 e aventi carattere preparatorio o ausiliario.
Agente indipendente
È agente indipendente, quale ipotesi idonea ad escludere la sussistenza di una S.O., un soggetto che (art. 162 co. 7 del TUIR):
Non è agente indipendente il soggetto che opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è “strettamente correlato” (secondo la definizione recata dall’art. 162 co. 7-bis del TUIR). Quindi, l’agente monomandatario controllato dall’impresa estera si presume una sua S.O.
Decorrenza
In mancanza di una specifica norma di decorrenza, le suddette modifiche dovrebbero applicarsi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2018.
|
Introduzione dell’imposta sulle transazioni digitali (c.d. web tax)
|
Viene introdotta la nuova imposta sulle transazioni digitali (c.d. web tax), che grava nella misura del 3% sulle “prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici”.
Ambito soggettivo
L’imposta si applica nei confronti dei soggetti, residenti o non residenti, che effettuano prestazioni tramite mezzi elettronici in numero eccedente le 3.000 unità nell’anno solare. Essa si applica solo nel momento in cui la prestazione è resa nei confronti di:
Sono, quindi, escluse dall’ambito applicativo del nuovo tributo le prestazioni effettuate nei confronti di “privati”.
Non sono, inoltre, soggette all’imposta le prestazioni rese nei confronti dei soggetti in regime forfetario (art. 1 co. 54 della L. 190/2014) o in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (art. 27 del DL 98/2011).
Prestazioni assoggettate all’imposta
L’individuazione delle prestazioni di servizi assoggettate alla web tax è demandata d un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30.4.2018. È però previsto, in linea generale, che si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli “forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”.
Aliquota e base imponibile
L’imposta è dovuta nella misura del 3% del valore della singola transazione, intendendosi per tale il corrispettivo, al netto dell’IVA.
Modalità di prelievo
L’imposta è prelevata, all’atto del pagamento del corrispettivo, dal soggetto committente. Essa è versata all’Erario dal committente stesso entro il giorno 16 del mese successivo.
Decorrenza
L’imposta si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. del DM finalizzato ad individuare le prestazioni su cui essa graverà.
Considerando che il termine per l’approvazione di tale provvedimento è fissato al 30.4.2018, la nuova imposta non si applicherà, quindi, prima dell’1.1.2019.
|
Tax free shopping - Rinvio dell’obbligo di fatturazione elettronica
|
Viene modificato l’art. 4-bis del DL 193/2016, rinviando dall’1.1.2018 all’1.9.2018 l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica nell’ambito del c.d. “tax free shopping”.
Tale previsione è volta ad assicurare la completa digitalizzazione delle procedure di sgravio o rimborso dell’IVA previste per le cessioni di cui all’art. 38-quater del DPR 633/72, ossia per le cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare di privati non residenti, trasportati fuori dal territorio doganale comunitario entro il terzo mese successivo all’effettuazione dell’operazione.
|
Procedure amichevoli (Mutual agreement procedure, c.d. MAP)
|
Si demandano all’Agenzia delle Entrate le iniziative necessarie per garantire il perfezionamento, entro i 4 anni successivi all’1.1.2018:
-
delle procedure amichevoli previste dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni;
-
degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale di cui al nuovo art. 31-ter del DPR 600/73;
-
degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali (c.d. “Patent box”).
Procedure amichevoli in corso
La norma, per come è formulata, sembra rivolgersi alle procedure amichevoli in corso e alla necessità di “smaltire” le controversie ancora in essere.
|
Modifiche alla disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria
|
Viene riformato il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo anche per le componenti che derivano dal possesso, o dal realizzo, di partecipazioni qualificate l’esclusione dal reddito complessivo e la tassazione nella misura del 26%.
Di fatto, viene esteso alle partecipazioni qualificate il regime proprio delle partecipazioni non qualificate.
Dividendi
A seguito delle modifiche apportate all’art. 47 co. 1 del TUIR e all’art. 27 co. 1 del DPR 600/73, anche i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche non imprenditori, in precedenza assoggettati alle aliquote marginali IRPEF nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14% del relativo ammontare, vengono tassati con una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Ipotizzando, quindi, un utile di 10.000,00 euro, percepito da una persona fisica titolare della quota del 30% in una srl e formatosi negli anni dal 2010 al 2015:
-
senza la novità in commento, la base imponibile sarebbe stata pari a 4.972,00 euro e, ipotizzando la tassazione della persona con l’aliquota marginale IRPEF del 43%, l’imposta sarebbe stata pari a 2.137,96 euro (importo a cui vanno aggiunte le addizionali locali);
-
a seguito della riforma, invece, il socio subisce una ritenuta a titolo d’imposta di 2.600,00 euro.
Rimane, invece, invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti:
-
dagli imprenditori individuali e dalle società di persone;
-
dalle società di capitali;
-
dagli enti non commerciali.
Plusvalenze
Anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate dai soggetti non imprenditori è stata prevista, con un’apposita modifica all’art. 5 del DLgs. 461/97, l’imposizione sostitutiva del 26%, in luogo della tassazione con le aliquote progressive IRPEF su una parte della plusvalenza realizzata (49,72% per le plusvalenze realizzate sino al 31.12.2017; 58,14% per le plusvalenze realizzate dall’1.1.2018).
Analoghe modifiche sono state previste per i redditi realizzati nell’ambito dei regimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito (artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97).
Viene, inoltre, ammessa la compensazione tra plusvalenze “qualificate” e minusvalenze “non qualificate” (e viceversa), in precedenza esclusa.
Ipotizzando, quindi, una plusvalenza di 100.000,00 euro realizzata nel 2018 da una persona fisica titolare della quota del 28,5% in una srl:
-
senza la novità in commento, la base imponibile sarebbe stata pari a 58.140,00 euro e, ipotizzando la tassazione della persona con l’aliquota marginale IRPEF del 43%, l’imposta sarebbe stata pari a 25.000,00 euro (importo a cui vanno aggiunte le addizionali locali);
-
a seguito della riforma, invece, il socio è tenuto ad assolvere sulla plusvalenza l’imposta sostitutiva del 26%.
Rimane invariato il regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni realizzate:
Decorrenze e regimi transitori
Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione per i redditi percepiti dall’1.1.2018. È, però, prevista un’apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni deliberate tra l’1.1.2018 e il 31.12.2022 relative ad utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31.12.2017, la tassazione avviene secondo le regole previgenti (quindi, con le aliquote progressive IRPEF su una base imponibile del 40%, 49,72% o 58,14%). Riprendendo l’esempio precedente, quindi, se la deliberazione dell’utile di 10.000,00 euro avviene nel 2018, si applicano comunque le previgenti regole (tassazione con le aliquote IRPEF progressive su una base imponibile limitata); le nuove regole troveranno invece applicazione:
-
se lo stesso utile, pur formatosi nelle annualità dal 2010 al 2015, viene distribuito dopo il 2022 (con delibera anch’essa avvenuta dopo il 2022);
-
se l’utile, pur con una distribuzione deliberata nel quinquennio transitorio 2018-2022, si è formato dal 2018 in avanti.
Le modifiche al regime delle plusvalenze “qualificate” trovano, invece, applicazione ai redditi diversi realizzati dall’1.1.2019. Quindi:
-
le plusvalenze realizzate nel 2018 restano assoggettate al previgente regime (anche se il corrispettivo viene incassato, in tutto o in parte, dopo il 2018);
-
le plusvalenze realizzate dal 2019 in poi sconteranno l’imposizione sostitutiva del 26%.
|
Detassazione degli utili provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata
|
Con riferimento ai dividendi percepiti dai soggetti IRES commerciali, la legge di bilancio 2018 ha previsto che gli utili provenienti da soggetti a regime fiscale privilegiato:
-
sono esclusi dalla formazione del reddito dell’ente ricevente per il 50% del loro ammontare;
-
a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l’effettivo svolgimento di un’attività industriale o commerciale, come principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (ex art. 167 co. 5 lett. a) del TUIR).
|
Dividendi provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata e maturati prima del 2015
|
In materia di dividendi da soggetti residenti in c.d. “paradisi fiscali”, è stato previsto che:
-
non si considerano provenienti da società a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e maturati in periodi di imposta precedenti, nei quali la società era residente in Stati non inclusi nel DM 21.11.2001;
-
non sono integralmente imponibili gli utili maturati nei periodi di imposta successivi al 31.12.2014 in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi di imposta in cui risultino integrate le condizioni per l’individuazione di uno Stato a fiscalità privilegiata di cui all’art. 167 co. 4 del TUIR.
In caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.
Prioritaria distribuzione degli utili a fiscalità “ordinaria”
Per i dividendi che fluiscono tramite società intermedia (c.d. “conduit”), la legge di bilancio 2018 prevede che gli utili distribuiti da un soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
|
Determinazione del ROL - Esclusione dei dividendi percepiti da controllate estere
|
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (2017, per i soggetti “solari”), occorre escludere, ai fini della determinazione del Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica (ROL), i dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell’art. 2359 co. 1 n. 1) c.c.
|
Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni - Riapertura
|
Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni detenuti al di fuori del regime di impresa.
Sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell’1.1.2018, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva su tale valore.
A tal fine, occorrerà che entro il 30.6.2018:
-
un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
-
il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2019 e il 30.6.2020, con applicazione degli interessi del 3%).
Imposta sostitutiva con aliquota unica dell’8%
L’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota unica dell’8%, sia in caso di rivalutazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), che dei terreni (agricoli o edificabili).
|
Aumento della soglia di esclusione da IRPEF dei compensi e rimborsi per attività sportiva dilettantistica
|
Viene incrementata da 7.500,00 a 10.000,00 euro la soglia entro la quale sono esclusi da IRPEF i redditi percepiti da sportivi dilettanti e da cori e bande musicali dilettantistiche.
Ambito applicativo
L’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR qualifica come redditi diversi le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati:
-
ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;
-
nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
Somme escluse dal reddito
I suddetti emolumenti non concorrono a formare il reddito per un importo complessivamente non superiore nel periodo d’imposta a 10.000,00 (prima 7.500,00) euro.
Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito i rimborsi spese documentati relativi al vitto, all’alloggio e ai viaggi e trasporti, per trasferte effettuate al di fuori del territorio del Comune.
Pertanto, l’esclusione dal reddito dei rimborsi di spese documentate:
Decorrenza
Il nuovo limite di 10.000,00 euro si applica dal 2018 (con effetto, quindi, per la prima volta sul modello REDDITI 2019).
|
Società sportive dilettantistiche con scopo di lucro
|
Sono istituite, a decorrere dall’1.1.2018, le nuove società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL).
Forma giuridica
Le SSDL devono essere costituite in una delle forme societarie di cui al Titolo V del Libro V del codice civile, ossia società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Sebbene la norma richiami letteralmente le tipologie societarie sopra indicate, sarebbero adatte alla costituzione in SSDL solo le società di capitali, con esclusione delle società di persone.
Previsioni statutarie obbligatorie
Al fine di garantire lo svolgimento effettivo dell’attività sportiva dilettantistica, sono individuate alcune previsioni che, a pena di nullità, devono essere contemplate negli statuti delle nuove SSDL. In particolare:
-
la denominazione o ragione sociale deve contenere la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”;
-
nell’oggetto o scopo sociale deve essere previsto lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
-
gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;
-
nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, deve essere presente un “direttore tecnico” in possesso di determinati titoli di studio.
Riduzione dell’aliquota IRES
Le SSDL possono beneficiare della riduzione alla metà dell’aliquota IRES (dal 24% al 12%). L’agevolazione è subordinata, cumulativamente:
Aliquota IVA per i servizi sportivi
Sono assoggettati all’aliquota IVA del 10% i servizi di carattere sportivo resi dalle SSDL riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.
Trattamento fiscale dei compensi corrisposti per le collaborazioni
Viene definito il trattamento ai fini reddituali dei compensi corrisposti per le collaborazioni instaurate con associazioni sportive dilettantistiche (ADS), società sportive dilettantistiche senza fine di lucro (SSD) e SSDL. In particolare:
-
per i contratti di co.co.co. stipulati da ASD e SSD riconosciute dal CONI, i compensi rappresentano per i percettori redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR;
-
per i contratti di co.co.co. stipulati da SSDL riconosciute dal CONI, i compensi rappresentano per i percettori redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR.
|
Registro dei procuratori sportivi
|
Al fine di regolarizzare l’esercizio della professione di procuratore sportivo, è istituito presso il CONI il “Registro nazionale degli agenti sportivi” riservato ai cittadini italiani o di altro Stato dell’Unione europea che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mettono in relazione due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.
L’iscrizione a detto registro:
-
è condizionata al superamento di una prova abilitativa diretta ad accertare l’idoneità all’esercizio della professione;
-
presuppone il pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250,00 euro.
Gli sportivi professionisti e le società affiliate ad una federazione sportiva professionistica non possono affidarsi per le intermediazioni a soggetti non iscritti al Registro, pena la nullità dei contratti.
|
Attività di enoturismo - Regime fiscale agevolato
|
All’attività di enoturismo, definita come l’insieme delle attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione e di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, nonché le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine, si applicano le disposizioni fiscali di favore previste per l’agriturismo dall’art. 5 della L. 413/91.
Determinazione forfettaria del reddito
Per gli imprenditori che esercitano attività di enoturismo, fatta eccezione per i soggetti IRES di cui all’art. 73 co. 1 lett. a) e b) del TUIR (società di capitali ed enti commerciali), il reddito imponibile derivante dall’esercizio di tale attività si determina quindi applicando all’ammontare dei relativi ricavi conseguiti, al netto dell’IVA, il coefficiente di redditività del 25%.
Determinazione forfettaria dell’IVA
Il regime forfetario dell’IVA di cui all’art. 5 co. 2 della L. 413/91, il quale prevede che l’IVA dovuta si determina riducendo l’imposta delle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni, si applica solo per i produttori agricoli di cui agli artt. 295 e ss. della direttiva 2006/112/CE.
|
Cedolare secca
|
Viene estesa agli anni 2018 e 2019 l’applicabilità dell’aliquota della cedolare secca del 10% per i contratti di locazione a canone concordato.
|
Donazione di eccedenze alimentari e medicinali
|
Vengono apportate modifiche alla L. 19.8.2016 n. 166, concernente la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
Ambito di applicazione
Le disposizioni fiscali agevolative previste dall’art. 16 della L. 166/2016 si applicano alle cessioni a titolo gratuito di:
-
eccedenze alimentari;
-
medicinali destinati alla donazione;
-
articoli di medicazione, non più commercializzati;
-
prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, integratori alimentari, biocidi, presidi medico chirurgici, prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari;
-
altri prodotti individuati con apposito DM.
Presunzione di cessione ai fini IVA
La presunzione di cessione di cui all’art. 1 del DPR 441/97 non opera per i beni sopra indicati, qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui all’art. 2 co. 1 lett. b) della L. 166/2016.
Imposte dirette
I predetti beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 85 co. 2 del TUIR, non generando quindi ricavi.
Adempimenti
Le citate disposizioni agevolative ai fini IVA e delle imposte dirette operano a condizione che siano rispettati specifici adempimenti.
|
Affrancamento dell’avviamento, dei marchi e delle altre attività immateriali
|
Con un’apposita integrazione all’art. 15 co. 10-bis e 10-ter del DL 185/2008, è stata estesa la disciplina del riallineamento “speciale” per l’avviamento, i marchi e le altre attività immateriali “incorporati” nei maggiori valori delle partecipazioni di controllo incluse nel bilancio consolidato, alle partecipazioni di controllo in società non residenti senza stabile organizzazione.
|
Interessi passivi sostenuti dalle SIM-Deducibilità ai fini IRES e IRAP
|
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (2017, per i soggetti “solari”), viene previsto che gli interessi passivi sostenuti dalle società di intermediazione mobiliare (SIM) concorrono, per il 96% del loro importo, alla formazione:
|
Esclusione delle SIM dall’addizionale IRES del 3,5%
|
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (2017, per i soggetti “solari”), l’addizionale IRES del 3,5% per gli enti creditizi e finanziari non opera nei confronti delle società di intermediazione mobiliare (SIM).
|
Regime dei piani di risparmio a lungo (c.d. “PIR”)-
Applicazione alle società immobiliari
|
Con riferimento alle disposizioni che regolano i piani di risparmio a lungo termine (c.d. “PIR”), viene previsto che le imprese emittenti, nelle quali deve essere investito almeno il 70% del valore del PIR, possono svolgere anche un’attività immobiliare.
Presunzione di esercizio dell’attività immobiliare
Viene, inoltre, soppressa la presunzione secondo cui, ai fini della disciplina dei PIR, “si presume, senza possibilità di prova contraria, impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l’impresa svolge l’attività agricola”.
|