novità in materia fiscale e di agevolazioni

05 gennaio 2018

 

Legge di bilancio 2018
(L. 27.12.2017 n. 205) -
Principali novità in materia
fiscale e di agevolazioni

 

 

 

 

1 premessa

Con la L. 27.12.2017 n. 205 è stata emanata la “legge di bilancio 2018”, in vigore dall’1.1.2018.

2 sintesi delle principali novità in materia fiscale e agevola­ti­va

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e agevolativa, contenute nella legge di bilancio 2018.

 

 

ARGOMENTO

DESCRIZIONE

Estensione della fatturazione elettronica

Viene prevista l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Decorrenza

Il nuovo obbligo è introdotto:

  • per le fatture emesse a partire dall’1.1.2019;

  • in via anticipata, dall’1.7.2018, per le fatture relative alle cessioni di benzina e gasolio utilizzate come carburanti, nonché alle prestazioni rese da subap­paltatori e subcontraenti nell’ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche Amministrazioni.

Ambito applicativo

L’obbligo di fatturazione elettronica si applica alle cessioni di beni e alle pre­stazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, indipendentemente dalla circostanza che il destinatario della fattura sia un sog­getto passivo IVA ovvero un privato consumatore.

Soggetti esonerati

Sono esonerati dall’obbligo in esame i soggetti che si avvalgono del:

  • regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;

  • regime forfetario ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014.

Modalità di trasmissione

Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse mediante il Sistema di Inter­scambio, utilizzando il formato di cui all’Allegato A del DM 3.4.2013 n. 55.

Il soggetto emittente potrà:

  • operare direttamente sul Sistema;

  • avvalersi di intermediari per la trasmissione, previo accordo tra le parti.

 

Se la fattura elettronica è emessa nei confronti di privati, essa viene resa dispo­nibile al destinatario mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, an­che se una copia elettronica o analogica del documento viene fornita diretta­mente da parte del soggetto emittente.

Abolizione della comunicazione dati fatture

Con l’introduzione del nuovo obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, dal­l’1.1.2019, viene prevista:

  • l’abrogazione dell’art. 21 del DL 78/2010, che prevede l’obbligo di comuni­cazione dei dati delle fatture;

  • la sostituzione dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, che ha istituito il regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture.

Regime sanzionatorio

Se la fattura viene emessa in un formato diverso da quello previsto, essa si considera non emessa e si applicano le sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97 (fra il 90% e il 180% dell’imposta non correttamente documentata).

Inoltre, per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97 (pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250,00 euro), il cessionario o com­mittente che avrà operato la detrazione dell’IVA dovrà adempiere agli ob­blighi documentali previsti dal medesimo co. 8, avvalendosi del Sistema di interscam­bio.

Comunicazione delle operazioni transfrontaliere

A partire dall’1.1.2019 viene introdotto, per i soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati in Italia, un nuovo obbligo comunicativo avente ad oggetto i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi (in quanto tali operazioni restano escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica).

Non sono oggetto di comunicazione:

  • i dati delle bollette doganali ricevute;

  • i dati delle fatture emesse o ricevute in formato elettronico mediante il Sistema di Interscambio.

 

La comunicazione sarà trasmessa in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso, ovvero a quello della data di ricezione del documento di acquisto.

In caso di omessa o errata comunicazione, si applicherà la sanzione ammini­strativa (prevista dal nuovo co. 2-quater dell’art. 11 del DLgs. 471/97) pari a:

  • 2,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre;

  • 1,00 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 500,00 euro, se la comunicazione viene trasmessa (o trasmessa corretta­mente) entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista.

Semplificazioni per artisti, professionisti e imprese minori

Dal 2019 viene previsto uno speciale programma di assistenza online a favore dei seguenti soggetti:

  • esercenti arti e professioni;

  • imprese ammesse al regime di contabilità semplificata ex art. 18 del DPR 600/73.

 

Nell’ambito del programma di assistenza, che si fonda sull’acquisizione dei dati derivanti dalla fatturazione elettronica e dalla comunicazione delle operazioni transfrontaliere, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione:

  • gli elementi informativi per predisporre i prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;

  • una bozza di dichiarazione IVA annuale e una bozza di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;

  • le bozze dei modelli F24 di versamento con gli ammontari delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso.

Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti

A partire dal 2019, i soggetti passivi IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500,00 euro, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, potranno usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento.

Attualmente, tale possibilità è prevista per i soggetti che hanno aderito al regime di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti superiori a 30,00 euro (secondo le modalità di cui al DM 4.8.2016).

La riduzione dei termini di accertamento prevista dalla legge di bilancio 2018 non si applica ai soggetti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate ex art. 22 del DPR 633/72, a meno che gli stessi abbiano optato per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

Dichiarazioni fiscali e Certificazioni Uniche - Nuovi termini di presentazione e trasmissione telematica

Vengono introdotte alcune novità in materia di scadenze fiscali, con particolare riferimento ai modelli 770, alle Certificazioni Uniche non rilevanti ai fini della dichiarazione precompilata, ai modelli 730 e ai modelli REDDITI e IRAP.

Presentazione telematica dei modelli 770

Viene previsto, a regime, il differimento al 31 ottobre, rispetto alla precedente scadenza del 31 luglio, del termine per la presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta (modelli 770).

Certificazioni Uniche non rilevanti per la dichiarazione precompilata

La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichia­ra­zione precompilata può avvenire entro il maggior termine previsto per la presentazione dei modelli 770 (ora stabilito al 31 ottobre), rispetto alla scadenza ordinaria del 7 marzo.

Tale possibilità, in precedenza ammessa dall’Agenzia delle Entrate (si veda, da ulti­mo, la circ. 7.4.2017 n. 8, § 21.4, in relazione alle Certificazioni Uniche 2017), viene ora riconosciuta a livello normativo.

Presentazione dei modelli 730 ad un CAF o professionista

Viene differito, dal 7 al 23 luglio, il termine per presentare il modello 730 ad un CAF-dipendenti, o ad un professionista (dottore commercialista, esperto con­tabile o consulente del lavoro) abilitato a prestare assistenza fiscale.

Modelli 730 - Consegna ai contribuenti e trasmissione all’Agenzia delle Entrate

Vengono rimodulati i termini che i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati devono osservare per:

  • la consegna al contribuente della copia del modello 730 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);

  • la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei modelli 730 pre­disposti e dei risultati contabili derivanti dalla relativa liquidazione (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

 

Le nuove scadenze, parametrate al momento in cui il contribuente ha pre­sentato il modello 730 al CAF o professionista, sono:

  • il 29 giugno, per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno;

  • il 7 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno;

  • il 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.

Presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP

Per evitare la sovrapposizione di adempimenti con la comunicazione dei dati delle fatture di cui all’art. 21 del DL 78/2010, viene previsto, in relazione agli anni in cui occorre effettuare la suddetta comunicazione, il differimento al 31 ottobre del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, la cui scadenza originaria è prevista al 30 settembre.

Super-ammortamenti - Proroga

Viene prorogata al 2018 la possibilità di beneficiare dei c.d. “super-ammor­ta­menti”, con alcune modifiche.

In particolare, i super-ammortamenti sono prorogati in relazione agli inve­stimenti agevolabili effettuati dall’1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:

  • l’ordine risulti accettato dal venditore;

  • sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

 

Tuttavia, nella nuova versione dell’agevolazione:

  • la maggiorazione è del 30% (invece del 40%);

  • sono esclusi tutti i veicoli di cui all’art 164 del TUIR.

Iper-ammortamenti - Proroga

La maggiorazione del 150% di cui all’art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (c.d. “iper-ammor­tamenti”) viene prorogata in relazione agli investimenti effettuati entro il 31.12.2018, ovvero entro il 31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:

  • l’ordine risulti accettato dal venditore;

  • sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

Maggiorazione relativa ai beni immateriali

È prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali.

Inoltre, viene ampliato l’ambito di applicazione di tale maggiorazione, aggiungen­do le seguenti voci:

  • sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;

  • software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e parteci­pativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;

  • software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di pre­stazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Sostituzione di un bene agevolato con l’iper-ammortamento

Viene integrata la disciplina originaria dell’iper-ammortamento, consentendo, nel rispetto di determinate condizioni, la sostituzione di un bene agevolato senza perdere la maggiorazione.

Imposta sul Reddito d’Impresa (c.d. IRI) - Rinvio al 2018

Viene differita, all’1.1.2018, la decorrenza delle disposizioni relative al regime dell’Imposta sul Reddito d’Impresa (c.d. IRI), la cui applicazione era prevista, in origine, a partire dall’1.1.2017.

Deducibilità integrale IRAP del costo dei lavoratori stagionali per il 2018

In via transitoria per il 2018, viene disposta, ai fini IRAP, la deducibilità integrale (anziché in misura pari al 70%) del costo dei lavoratori stagionali.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare della deduzione i soggetti che determinano la base imponi­bile ai sensi degli artt. 5 - 9 del DLgs. 446/97, vale a dire:

  • imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni);

  • titolari di reddito di lavoro autonomo (esercenti arti e professioni in forma individuale o associata);

  • soggetti operanti nel settore agricolo (ove ancora soggetti al tributo).

Lavoratori agevolati

In assenza di ulteriori specificazioni, si ritiene che attribuiscano il diritto a fruire della deduzione:

  • sia il personale assunto temporaneamente per lo svolgimento delle attività a carattere stagionale di cui al DPR 7.10.63 n. 1525;

  • sia il personale assunto temporaneamente per lo svolgimento delle attività definite stagionali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro compa­rativamente più rappresentative.

Numero minimo di giorni di impiego

Il lavoratore deve risultare impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’im­posta.

La deduzione spetta a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

Acquisti di carburanti - Certificazione dell’operazione - Condizioni per la detraibilità dell’IVA e la deducibilità del costo

La legge di bilancio 2018 prevede l’introduzione di specifiche misure di contrasto all’evasione fiscale nel settore dei carburanti, a partire dall’1.7.2018.

Fatturazione elettronica per le cessioni di benzina e gasolio

A decorrere dall’1.7.2018, viene previsto l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti.

L’obbligo riguarda le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA. A tal fine, viene modificato l’art. 22 co. 3 del DPR 633/72, prevedendo che gli acquisti di carburanti presso impianti stradali di distribuzione debbano essere documen­tati mediante fattura elettronica ove effettuati da parte di soggetti passivi IVA.

Viene altresì modificato l’art. 2 co. 1 lett. b) del DPR 696/96, per circoscrivere l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi alle sole cessioni di carbu­ranti e lubrificanti effettuate nei confronti di soggetti che operano in qualità di privati.

Obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi

A decorrere dall’1.7.2018, i dati dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori devono essere memorizzati in via elettronica e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

L’obbligo concerne le cessioni effettuate nei confronti di privati consumatori in quan­to, ai sensi del modificato art. 22 co. 3 del DPR 633/72, le cessioni nei con­fronti di soggetti passivi IVA devono essere documentate mediante fattura elet­tronica.

Le modalità di attuazione del nuovo obbligo saranno definite con prov­vedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Abolizione della scheda carburante

In ragione dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti, a decorrere dall’1.7.2018 viene abolita la scheda carburante di cui al DPR 444/97.

Detraibilità dell’IVA sull’acquisto di carburanti

Viene modificato l’art. 19-bis1 co. 1 lett. d) del DPR 633/72, subordinando l’eser­cizio della detrazione IVA assolta sull’acquisto e l’importazione di carburanti e lubrificanti alla circostanza che il relativo pagamento sia avvenuto mediante carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da operatori finan­­ziari soggetti all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria previsto dall’art. 7 co. 6 del DPR 605/73, o con altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedi­mento dell’Agenzia delle Entrate.

Deducibilità del costo del carburante

Analogamente, ai sensi del nuovo co. 1-bis dell’art. 164 del TUIR, le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente median­te carte di credito, carte di debito (bancomat) o carte prepagate emesse da opera­tori finanziari soggetti al suddetto obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria.

Nuova nozione di stabile organizzazione

Viene ridisciplinata la nozione di stabile organizzazione (S.O.) di cui all’art. 162 del TUIR.

Nuova ipotesi di S.O. nel settore digitale

Al co. 2 dell’art. 162 del TUIR viene inserita la lett. f-bis), al fine di ricomprendere tra le fattispecie suscettibili di configurare S.O. “una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello stesso”.

Contestualmente, è abrogato il co. 5 dell’art. 162 del TUIR, il quale escludeva la configurabilità di una S.O. nel caso di disponibilità a qualsiasi titolo di “elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi”.

L’intervento normativo è volto a superare il concetto di S.O. basato sul radica­men­to territoriale inteso in senso tradizionale (materiale o personale) e dare, invece, rilevo al luogo in cui si svolgono le attività e si produce la ricchezza (sostanza economica).

Attività aventi carattere preparatorio o ausiliario

La sussistenza di una S.O. è esclusa a condizione che le attività “singole” elencate nelle lettere da a) ad e) di cui al co. 4 (come riformulate), o l’attività complessiva risultante dalla combinazione di tali attività, siano di carattere preparatorio o ausiliario (art. 162 co. 4-bis del TUIR).

Anti-fragmentation rule

Viene introdotta la c.d. “anti-fragmentation rule”, quale norma volta ad evitare che l’attività sia frazionata tra più imprese collegate, al solo fine di non incorrere in una delle ipotesi che, considerando l’attività in modo unitario, configurerebbero una S.O. (art. 162 co. 5 del TUIR).

Agente dipendente

Configura una S.O. un soggetto che (art. 162 co. 6 del TUIR):

  • agisce nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente;

  • abitualmente conclude contratti, o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa.

 

Inoltre, ai fini della qualifica di “agente dipendente” idoneo a configurare S.O., de­ve trattarsi di contratti:

  • conclusi in nome dell’impresa;

  • oppure relativi al trasferimento della proprietà, o alla concessione del diritto di utilizzo, di beni dell’impresa o che l’impresa ha il diritto di utilizzare;

  • oppure relativi alla fornitura di servizi da parte dell’impresa.

 

L’agente dipendente non configura S.O. se l’attività svolta è limitata allo svolgi­mento delle attività elencate nella c.d. “negative list” di cui al co. 4 e aventi carat­tere preparatorio o ausiliario.

Agente indipendente

È agente indipendente, quale ipotesi idonea ad escludere la sussistenza di una S.O., un soggetto che (art. 162 co. 7 del TUIR):

  • svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e

  • agisce per l’impresa nell’ambito della propria attività ordinaria.

 

Non è agente indipendente il soggetto che opera esclusivamente o quasi esclu­sivamente per conto di una o più imprese alle quali è “strettamente correlato” (secondo la definizione recata dall’art. 162 co. 7-bis del TUIR). Quindi, l’agente monomandatario controllato dall’impresa estera si presume una sua S.O.

Decorrenza

In mancanza di una specifica norma di decorrenza, le suddette modifiche dovrebbero applicarsi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 2018.

Introduzione dell’imposta sulle transazioni digitali (c.d. web tax)

Viene introdotta la nuova imposta sulle transazioni digitali (c.d. web tax), che grava nella misura del 3% sulle “prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici”.

Ambito soggettivo

L’imposta si applica nei confronti dei soggetti, residenti o non residenti, che effettuano prestazioni tramite mezzi elettronici in numero eccedente le 3.000 unità nell’anno solare. Essa si applica solo nel momento in cui la prestazione è resa nei confronti di:

  • un sostituto d’imposta residente di cui all’art. 23 co. 1 del DPR 600/73;

  • una stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente.

 

Sono, quindi, escluse dall’ambito applicativo del nuovo tributo le prestazioni effet­tuate nei confronti di “privati”.

Non sono, inoltre, soggette all’imposta le prestazioni rese nei confronti dei soggetti in regime forfetario (art. 1 co. 54 della L. 190/2014) o in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (art. 27 del DL 98/2011).

Prestazioni assoggettate all’imposta

L’individuazione delle prestazioni di servizi assoggettate alla web tax è demanda­ta d un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30.4.2018. È però previsto, in linea generale, che si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli “forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzial­mente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione”.

Aliquota e base imponibile

L’imposta è dovuta nella misura del 3% del valore della singola transazione, intendendosi per tale il corrispettivo, al netto dell’IVA.

Modalità di prelievo

L’imposta è prelevata, all’atto del pagamento del corrispettivo, dal soggetto com­mittente. Essa è versata all’Erario dal committente stesso entro il giorno 16 del mese successivo.

Decorrenza

L’imposta si applica dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubbli­cazione sulla G.U. del DM finalizzato ad individuare le prestazioni su cui essa graverà.

Considerando che il termine per l’approvazione di tale provvedimento è fissato al 30.4.2018, la nuova imposta non si applicherà, quindi, prima dell’1.1.2019.

Tax free shopping - Rinvio dell’obbligo di fatturazione elettronica

Viene modificato l’art. 4-bis del DL 193/2016, rinviando dall’1.1.2018 all’1.9.2018 l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica nell’ambito del c.d. “tax free shopping”.

Tale previsione è volta ad assicurare la completa digitalizzazione delle procedure di sgravio o rimborso dell’IVA previste per le cessioni di cui all’art. 38-quater del DPR 633/72, ossia per le cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare di privati non residenti, trasportati fuori dal territorio doganale comunitario entro il terzo mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

Procedure amichevoli (Mutual agreement procedure, c.d. MAP)

Si demandano all’Agenzia delle Entrate le iniziative necessarie per garantire il perfezionamento, entro i 4 anni successivi all’1.1.2018:

  • delle procedure amichevoli previste dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni;

  • degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale di cui al nuovo art. 31-ter del DPR 600/73;

  • degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali (c.d. “Patent box”).

Procedure amichevoli in corso

La norma, per come è formulata, sembra rivolgersi alle procedure amichevoli in corso e alla necessità di “smaltire” le controversie ancora in essere.

Modifiche alla disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria

Viene riformato il regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, prevedendo anche per le componenti che derivano dal possesso, o dal realizzo, di partecipazioni qualificate l’esclusione dal reddito complessivo e la tassazione nella misura del 26%.

Di fatto, viene esteso alle partecipazioni qualificate il regime proprio delle parteci­pazioni non qualificate.

Dividendi

A seguito delle modifiche apportate all’art. 47 co. 1 del TUIR e all’art. 27 co. 1 del DPR 600/73, anche i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche non imprenditori, in precedenza assoggettati alle aliquote marginali IRPEF nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14% del relativo ammontare, vengono tassati con una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Ipotizzando, quindi, un utile di 10.000,00 euro, percepito da una persona fisica titolare della quota del 30% in una srl e formatosi negli anni dal 2010 al 2015:

  • senza la novità in commento, la base imponibile sarebbe stata pari a 4.972,00 euro e, ipotizzando la tassazione della persona con l’aliquota margi­nale IRPEF del 43%, l’imposta sarebbe stata pari a 2.137,96 euro (importo a cui vanno aggiunte le addizionali locali);

  • a seguito della riforma, invece, il socio subisce una ritenuta a titolo d’imposta di 2.600,00 euro.

 

Rimane, invece, invariato il regime fiscale dei dividendi percepiti:

  • dagli imprenditori individuali e dalle società di persone;

  • dalle società di capitali;

  • dagli enti non commerciali.

Plusvalenze

Anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate dai soggetti non imprenditori è stata prevista, con un’apposita modifica all’art. 5 del DLgs. 461/97, l’imposizione sostitutiva del 26%, in luogo della tassazione con le aliquote progressive IRPEF su una parte della plusvalenza realizzata (49,72% per le plusvalenze realizzate sino al 31.12.2017; 58,14% per le plusvalenze realizzate dall’1.1.2018).

Analoghe modifiche sono state previste per i redditi realizzati nell’ambito dei re­gimi del risparmio amministrato e del risparmio gestito (artt. 6 e 7 del DLgs. 461/97).

Viene, inoltre, ammessa la compensazione tra plusvalenze “qualificate” e minu­svalenze “non qualificate” (e viceversa), in precedenza esclusa.

Ipotizzando, quindi, una plusvalenza di 100.000,00 euro realizzata nel 2018 da una persona fisica titolare della quota del 28,5% in una srl:

  • senza la novità in commento, la base imponibile sarebbe stata pari a 58.140,00 euro e, ipotizzando la tassazione della persona con l’aliquota mar­gi­nale IRPEF del 43%, l’imposta sarebbe stata pari a 25.000,00 euro (impor­to a cui vanno aggiunte le addizionali locali);

  • a seguito della riforma, invece, il socio è tenuto ad assolvere sulla plusva­lenza l’imposta sostitutiva del 26%.

 

Rimane invariato il regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni realizzate:

  • dagli imprenditori individuali e dalle società di persone commerciali;

  • dalle società di capitali.

Decorrenze e regimi transitori

Le nuove regole di tassazione dei dividendi trovano applicazione per i redditi percepiti dall’1.1.2018. È, però, prevista un’apposita disciplina transitoria in base alla quale, per le distribuzioni deliberate tra l’1.1.2018 e il 31.12.2022 relative ad utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31.12.2017, la tassazione avviene secondo le regole previgenti (quindi, con le aliquote progressive IRPEF su una base imponibile del 40%, 49,72% o 58,14%). Riprendendo l’esempio precedente, quindi, se la deliberazione dell’utile di 10.000,00 euro avviene nel 2018, si applicano comunque le previgenti regole (tassazione con le aliquote IRPEF progressive su una base imponibile limitata); le nuove regole troveranno invece applicazione:

  • se lo stesso utile, pur formatosi nelle annualità dal 2010 al 2015, viene distri­buito dopo il 2022 (con delibera anch’essa avvenuta dopo il 2022);

  • se l’utile, pur con una distribuzione deliberata nel quinquennio transitorio 2018-2022, si è formato dal 2018 in avanti.

 

Le modifiche al regime delle plusvalenze “qualificate” trovano, invece, applica­zione ai redditi diversi realizzati dall’1.1.2019. Quindi:

  • le plusvalenze realizzate nel 2018 restano assoggettate al previgente regime (anche se il corrispettivo viene incassato, in tutto o in parte, dopo il 2018);

  • le plusvalenze realizzate dal 2019 in poi sconteranno l’imposizione sostitutiva del 26%.

Detassazione degli utili provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata

Con riferimento ai dividendi percepiti dai soggetti IRES commerciali, la legge di bilancio 2018 ha previsto che gli utili provenienti da soggetti a regime fiscale privilegiato:

  • sono esclusi dalla formazione del reddito dell’ente ricevente per il 50% del loro ammontare;

  • a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l’effettivo svolgimento di un’attività industriale o commerciale, come principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (ex art. 167 co. 5 lett. a) del TUIR).

Dividendi provenienti da soggetti a fiscalità privilegiata e maturati prima del 2015

In materia di dividendi da soggetti residenti in c.d. “paradisi fiscali”, è stato previsto che:

  • non si considerano provenienti da società a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e maturati in periodi di imposta precedenti, nei quali la società era residente in Stati non inclusi nel DM 21.11.2001;

  • non sono integralmente imponibili gli utili maturati nei periodi di imposta suc­cessivi al 31.12.2014 in Stati o territori non a regime fiscale privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi di imposta in cui risultino integrate le condizioni per l’individuazione di uno Stato a fiscalità privilegiata di cui all’art. 167 co. 4 del TUIR.

 

In caso di cessione delle partecipazioni, la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.

Prioritaria distribuzione degli utili a fiscalità “ordinaria”

Per i dividendi che fluiscono tramite società intermedia (c.d. “conduit”), la legge di bilancio 2018 prevede che gli utili distribuiti da un soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Determinazione del ROL - Esclusione dei dividendi percepiti da controllate estere

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (2017, per i soggetti “solari”), occorre escludere, ai fini della determinazione del Risultato Operativo Lordo della gestione caratteristica (ROL), i dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell’art. 2359 co. 1 n. 1) c.c.

Rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni - Riapertura

Viene riaperta la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni detenuti al di fuori del regime di impresa.

Sarà quindi consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli ed edificabili) posseduti alla data dell’1.1.2018, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Si tratta della facoltà di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di perizia delle partecipazioni non quotate o dei terreni, mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva su tale valore.

A tal fine, occorrerà che entro il 30.6.2018:

  • un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, inge­gne­re, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;

  • il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo am­montare, ovvero, in caso di rateizzazione, limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo (le rate successive scadono il 30.6.2019 e il 30.6.2020, con applicazione degli interessi del 3%).

Imposta sostitutiva con aliquota unica dell’8%

L’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota unica dell’8%, sia in caso di rivalu­tazione di partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate), che dei terreni (agricoli o edificabili).

Aumento della soglia di esclusione da IRPEF dei compensi e rimborsi per attività sportiva dilettantistica

Viene incrementata da 7.500,00 a 10.000,00 euro la soglia entro la quale sono esclusi da IRPEF i redditi percepiti da sportivi dilettanti e da cori e bande musicali dilettantistiche.

Ambito applicativo

L’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR qualifica come redditi diversi le indennità di tra­sferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati:

  • ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non pro­fes­sionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perse­guono finalità dilettantistiche;

  • nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Fede­razioni sportive nazionali, dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organi­smo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettan­tistiche e che da essi sia riconosciuto.

 

 

Somme escluse dal reddito

I suddetti emolumenti non concorrono a formare il reddito per un importo com­plessivamente non superiore nel periodo d’imposta a 10.000,00 (prima 7.500,00) euro.

Inoltre, non concorrono alla formazione del reddito i rimborsi spese docu­mentati relativi al vitto, all’alloggio e ai viaggi e trasporti, per trasferte effettuate al di fuori del territorio del Comune.

Pertanto, l’esclusione dal reddito dei rimborsi di spese documentate:

  • è indipendente dal loro ammontare;

  • non rientra nel suddetto plafond di 10.000,00 euro.

Decorrenza

Il nuovo limite di 10.000,00 euro si applica dal 2018 (con effetto, quindi, per la prima volta sul modello REDDITI 2019).

Società sportive dilettantistiche con scopo di lucro

Sono istituite, a decorrere dall’1.1.2018, le nuove società sportive dilettan­tistiche lucrative (SSDL).

Forma giuridica

Le SSDL devono essere costituite in una delle forme societarie di cui al Titolo V del Libro V del codice civile, ossia società semplici, in nome collettivo, in accoman­dita semplice, per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Sebbene la norma richiami letteralmente le tipologie societarie sopra indicate, sarebbero adatte alla costituzione in SSDL solo le società di capitali, con esclu­sione delle società di persone.

Previsioni statutarie obbligatorie

Al fine di garantire lo svolgimento effettivo dell’attività sportiva dilettantistica, sono individuate alcune previsioni che, a pena di nullità, devono essere contemplate negli statuti delle nuove SSDL. In particolare:

  • la denominazione o ragione sociale deve contenere la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”;

  • nell’oggetto o scopo sociale deve essere previsto lo svolgimento e l’organiz­zazione di attività sportive dilettantistiche;

  • gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina;

  • nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro paga­mento di corrispettivi a qualsiasi titolo, deve essere presente un “diret­tore tecnico” in possesso di determinati titoli di studio.

Riduzione dell’aliquota IRES

Le SSDL possono beneficiare della riduzione alla metà dell’aliquota IRES (dal 24% al 12%). L’agevolazione è subordinata, cumulativamente:

  • al riconoscimento della società da parte del CONI;

  • al rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento UE 18.12.2013 n. 1407 relativo agli aiuti “de minimis”.

Aliquota IVA per i servizi sportivi

Sono assoggettati all’aliquota IVA del 10% i servizi di carattere sportivo resi dalle SSDL riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

Trattamento fiscale dei compensi corrisposti per le collaborazioni

Viene definito il trattamento ai fini reddituali dei compensi corrisposti per le colla­borazioni instaurate con associazioni sportive dilettantistiche (ADS), società sportive dilettantistiche senza fine di lucro (SSD) e SSDL. In particolare:

  • per i contratti di co.co.co. stipulati da ASD e SSD riconosciute dal CONI, i compensi rappresentano per i percettori redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR;

  • per i contratti di co.co.co. stipulati da SSDL riconosciute dal CONI, i com­pensi rappresentano per i percettori redditi assimilati a quelli di lavoro dipen­dente ai sensi dell’art. 50 del TUIR.

Registro dei procuratori sportivi

Al fine di regolarizzare l’esercizio della professione di procuratore sportivo, è istituito presso il CONI il “Registro nazionale degli agenti sportivi” riservato ai cittadini italiani o di altro Stato dell’Unione europea che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mettono in relazione due o più soggetti operanti nell’am­bito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professio­nistica.

L’iscrizione a detto registro:

  • è condizionata al superamento di una prova abilitativa diretta ad accertare l’idoneità all’esercizio della professione;

  • presuppone il pagamento di un’imposta di bollo annuale di 250,00 euro.

 

Gli sportivi professionisti e le società affiliate ad una federazione sportiva profes­sionistica non possono affidarsi per le intermediazioni a soggetti non iscritti al Registro, pena la nullità dei contratti.

Attività di enoturismo - Regime fiscale agevolato

All’attività di enoturismo, definita come l’insieme delle attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione e di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, nonché le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine, si applicano le disposizioni fiscali di favore previste per l’agriturismo dall’art. 5 della L. 413/91.

Determinazione forfettaria del reddito

Per gli imprenditori che esercitano attività di enoturismo, fatta eccezione per i soggetti IRES di cui all’art. 73 co. 1 lett. a) e b) del TUIR (società di capitali ed enti commerciali), il reddito imponibile derivante dall’esercizio di tale attività si determina quindi applicando all’ammontare dei relativi ricavi conseguiti, al netto dell’IVA, il coefficiente di redditività del 25%.

Determinazione forfettaria dell’IVA

Il regime forfetario dell’IVA di cui all’art. 5 co. 2 della L. 413/91, il quale prevede che l’IVA dovuta si determina riducendo l’imposta delle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni, si applica solo per i produttori agricoli di cui agli artt. 295 e ss. della direttiva 2006/112/CE.

Cedolare secca

Viene estesa agli anni 2018 e 2019 l’applicabilità dell’aliquota della cedolare secca del 10% per i contratti di locazione a canone concordato.

Donazione di eccedenze alimentari e medicinali

Vengono apportate modifiche alla L. 19.8.2016 n. 166, concernente la dona­zione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

Ambito di applicazione

Le disposizioni fiscali agevolative previste dall’art. 16 della L. 166/2016 si appli­cano alle cessioni a titolo gratuito di:

  • eccedenze alimentari;

  • medicinali destinati alla donazione;

  • articoli di medicazione, non più commercializzati;

  • prodotti destinati all’igiene e alla cura della persona, prodotti per l’igiene e la pulizia della casa, integratori alimentari, biocidi, presidi medico chirurgici, prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati per imperfe­zioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari;

  • altri prodotti individuati con apposito DM.

Presunzione di cessione ai fini IVA

La presunzione di cessione di cui all’art. 1 del DPR 441/97 non opera per i beni sopra indicati, qualora la distruzione si realizzi con la loro cessione gratuita agli enti di cui all’art. 2 co. 1 lett. b) della L. 166/2016.

Imposte dirette

I predetti beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’art. 85 co. 2 del TUIR, non generando quindi ricavi.

Adempimenti

Le citate disposizioni agevolative ai fini IVA e delle imposte dirette operano a condizione che siano rispettati specifici adempimenti.

Affrancamento dell’avviamento, dei marchi e delle altre attività immateriali

Con un’apposita integrazione all’art. 15 co. 10-bis e 10-ter del DL 185/2008, è stata estesa la disciplina del riallineamento “speciale” per l’avviamento, i marchi e le altre attività immateriali “incorporati” nei maggiori valori delle partecipazioni di controllo incluse nel bilancio consolidato, alle partecipazioni di controllo in società non residenti senza stabile organizzazione.

Interessi passivi sostenuti dalle SIM-Deducibilità ai fini IRES e IRAP

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (2017, per i soggetti “solari”), viene previsto che gli interessi passivi sostenuti dalle società di intermediazione mobiliare (SIM) concorrono, per il 96% del loro importo, alla forma­zione:

  • del reddito imponibile IRES;

  • del valore della produzione ai fini IRAP.

Esclusione delle SIM dall’addizionale IRES del 3,5%

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (2017, per i soggetti “solari”), l’addizionale IRES del 3,5% per gli enti creditizi e finanziari non opera nei confronti delle società di intermediazione mobiliare (SIM).

Regime dei piani di risparmio a lungo
(c.d. “PIR”)
-

Applicazione alle società immobiliari

Con riferimento alle disposizioni che regolano i piani di risparmio a lungo termine (c.d. “PIR”), viene previsto che le imprese emittenti, nelle quali deve essere investito almeno il 70% del valore del PIR, possono svolgere anche un’attività immobiliare.

Presunzione di esercizio dell’attività immobiliare

Viene, inoltre, soppressa la presunzione secondo cui, ai fini della disciplina dei PIR, “si presume, senza possibilità di prova contraria, impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’eser­cizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l’impresa svolge l’attività agricola”.

 

ARGOMENTO

DESCRIZIONE

Esenzione per gli investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e dei fondi pensione

Il regime di esenzione previsto per gli investimenti effettuati dagli enti di previ­denza obbligatoria (tra cui le Casse di previdenza dei professionisti) e dalle forme di previdenza complementare (fondi pensione) viene esteso agli investimenti in quote di prestiti e fondi di credito cartolarizzati “erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali” (c.d. piattaforme di P2P lending o crowdfunding lending).

Proventi delle piattaforme di P2Plending

Con l’introduzione della nuova lett. d-bis) nell’art. 44 co. 1 del TUIR, vengono espressamente ricompresi tra i redditi di capitale i proventi derivanti da prestiti erogati tramite piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (c.d. piattaforme di P2P lending o crowdfunding lending).

Viene, inoltre, previsto che i gestori della piattaforma siano tenuti ad operare una ritenuta a titolo d’imposta del 26% sui redditi di capitale (gli interessi del prestito) corrisposti a persone fisiche.

Codice fiscale di soggetti non residenti - Esonero dell’indicazione nei rapporti con intermediari finanziari

A decorrere dall’1.1.2018, gli intermediari finanziari, negli atti o negozi riguardanti l’apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo, non sono più obbligati ad indicare il codice fiscale dei soggetti non residenti, essendo sufficiente la sola indicazione dei dati di cui all’art. 4 del DPR 605/73 (ossia, dei dati necessari per la presentazione della domanda di attribuzione del codice fiscale), con l’eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all’estero.

Indici sintetici di affidabilità fiscale - Rinvio applicazione

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. “ISA”) si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2018 (modello REDDITI 2019), al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.

Ciò comporta che, per il periodo d’imposta 2017 (modello REDDITI 2018), con­ti­nue­ranno a trovare esclusiva applicazione gli studi di settore e i parametri con­tabili.

Controllo preventivo delle compensazioni

Viene previsto che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.

Ove, all’esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.

Le modalità di attuazione della norma saranno disciplinate da un provve­dimento dell’Agenzia delle Entrate.

Blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Le Pubbliche Amministrazioni e le società a totale partecipazione pubblica, prima di procedere al pagamento di somme di importo superiore a 10.000,00 euro, inoltrano in via telematica una richiesta all’Agenzia delle Entrate-Riscossione al fine di verificare se il beneficiario del pagamento risulta moroso in relazione ad una o più cartelle di pagamento, per un importo complessivo di almeno 10.000,00 euro.

Il menzionato limite viene abbassato a 5.000,00 euro.

Nell’ambito della suddetta procedura, la Pubblica Amministrazione, se riceve apposita comunicazione dall’Agente della Riscossione, sospende il pagamento delle somme:

  • fino a concorrenza dell’ammontare del debito iscritto a ruolo;

  • per i 30 giorni successivi a quello della comunicazione stessa.

 

Decorsi i 30 giorni senza che l’Agente della Riscossione abbia notificato l’ordine di pagamento, la Pubblica Amministrazione provvede al versamento delle somme dovute al proprio creditore.

Detto termine di 30 giorni viene innalzato a 60 giorni.

Decorrenza

Le suddette novità operano dall’1.3.2018.

Bonus 80,00 euro al mese” - Incremento delle soglie reddituali dal 2018

Viene incrementata la soglia di reddito complessivo IRPEF per beneficiare del c.d. “bonus di 80,00 euro al mese”, ai sensi dell’art. 13 co. 1-bis del TUIR, da parte dei titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, che non si trovino in una situazione di “incapienza”.

Reddito complessivo fino a 24.600,00 euro

In caso di reddito complessivo fino a 24.600,00 euro, limite così elevato rispetto al precedente ammontare di 24.000,00 euro, il bonus spetta nella misura “fissa” di 960,00 euro annui (80,00 euro al mese in caso di ripartizione uniforme tra le 12 mensilità).

Reddito complessivo superiore a 24.600,00 e fino a 26.600,00 euro

Se il reddito complessivo è superiore a 24.600,00 euro ma non a 26.600,00 euro (nuovo limite massimo per fruire dell’agevolazione rispetto alla precedente soglia di 26.000,00 euro), il bonus spettante viene proporzionalmente ridotto all’aumen­tare del reddito complessivo.

Parametrazione al periodo di lavoro

Il bonus, sia quando spetti in misura “piena” (reddito complessivo fino a 24.600,00 euro), sia quando deve essere parametrato al reddito complessivo (reddito com­plessivo superiore a 24.600,00 ma non a 26.600,00 euro), deve comunque essere rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Decorrenza

Le nuove soglie reddituali per beneficiare del bonus di 80,00 euro al mese entrano in vigore l’1.1.2018 e si applicano quindi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti da tale data.

Limite di reddito per i familiari fiscalmente a carico - Incremento

A decorrere dall’1.1.2019, il limite di reddito complessivo IRPEF annuo, al lordo degli oneri deducibili, previsto dall’art. 12 co. 2 del TUIR per essere considerati familiari fiscalmente a carico, viene incrementato da 2.840,51 a 4.000,00 euro in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni.

Esclusione dal reddito di lavoro dipendente degli abbonamenti per il trasporto pubblico

Per effetto della nuova lett. d-bis) dell’art. 51 co. 2 TUIR, le somme dedicate all’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interre­gionale sono escluse dal reddito di lavoro dipendente quando il datore di lavoro:

  • acquista volontariamente o in conformità a disposizioni di accordo, di rego­lamento aziendale o di contratto, gli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico;

  • eroga o rimborsa alla generalità o a categorie di dipendenti le somme per l’acquisto degli abbonamenti.

Determinazione del reddito di lavoro dipendente per il personale all’estero

L’art. 51 co. 8 del TUIR va interpretato nel senso che gli assegni di sede e le indennità percepite per i servizi prestati all’estero da parte del personale delle rappresentanze diplomatiche, dei consolati, degli istituti di cultura e delle scuole statali all’estero costituiscono reddito di lavoro dipendente nella misura del 50% della retribuzione percepita, anche ai fini della determinazione dei contributi e dei premi previdenziali, per tutti i lavoratori con contratti regolati sia dalla legge italiana che da quella locale.

Determinazione della base imponibile contributiva

Tuttavia, dall’1.4.2018, viene stabilito che i contributi e premi previdenziali devono essere calcolati sulla base dell’intera retribuzione.

 

ARGOMENTO

DESCRIZIONE

Cessione delle azioni ai dipendenti in sostituzione delle retribuzioni premiali -Determinazione delcapital gain

In merito ai criteri di determinazione dei c.d. capital gain derivanti dalla cessione delle azioni ricevute dai dipendenti a seguito della conversione di premi di risul­tato e delle somme erogate in forma di partecipazione agli utili, viene previsto che il costo o il valore di acquisto, rilevante ai fini dell’art. 68 co. 6 del TUIR, è pari al valore delle azioni ricevute dal dipendente a seguito della stessa conversione.

In tale sede, dunque, la plusvalenza imponibile è costituita dalla differenza tra:

  • il corrispettivo percepito;

  • il valore delle azioni ricevute dal dipendente a seguito della conversione, ancorché quest’ultimo valore non abbia, di fatto, concorso a formare il reddito in capo allo stesso dipendente.

Interventi di recu­pero del patrimonio edilizio - Proroga della detrazione

È prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobi­liare.

Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel suddetto art. 16-bis.

Interventi di riqualifi­cazione energetica degli edifici - Proroga detrazione e modifica delle aliquote

La detrazione IRPEF/IRES prevista per talune tipologie di interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti è prorogata, in generale nella misura del 65%, alle spese sostenute fino al 31.12.2018.

Aliquota ridotta al 50% per finestre e schermature solari

Per le spese sostenute dall’1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta nella misura del 50% per gli interventi di acquisto e posa in opera di:

  • finestre comprensive di infissi;

  • schermature solari (si ricorda che si intendono tali quelle di cui all’Allegato M al DLgs. 311/2006).

Aliquote rimodulate per gli impianti di climatizzazione invernale

Per le spese sostenute dall’1.1.2018, la detrazione IRPEF/IRES spetta:

  • nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione di impianti di clima­tizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811;

  • nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatiz­zazione invernale con:

  • impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento della Commissione UE 18.2.2013 n. 811, e contestuale installazione di sistemi di termorego­lazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunica­zione della Commissione 2014/C 207/02;

  • con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore inte­grata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espres­samente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

  • nella misura del 65% per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

 

Sono esclusi dall’agevolazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatiz­zazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.

Impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse combustibili

Sostituendo il co. 2-bis dell’art. 14 del DL 63/2013, viene stabilito che si applica la detrazione nella misura del 50%:

  • per le spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;

  • fino a un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro.

Acquisto e posa di micro-cogeneratori

La detrazione IRPEF/IRES, nella misura del 65%, si applica alle spese docu­mentate e rimaste a carico del contribuente:

  • per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;

  • sostenute dall’1.1.2018 al 31.12.2018;

  • fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000,00 euro.

 

Per poter fruire della detrazione i suddetti interventi devono poter ottenere un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.

Ampliamento dei soggetti beneficiari della detrazione

Le detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica spettano anche:

  • alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

  • agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residen­ziale pubblica.

Interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edi­fici condominiali - Modifica delle aliquote della detrazione

La detrazione IRPEF/IRES prevista per gli interventi di riqualificazione energetica si applica, generalmente nella misura del 65%, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:

  • per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.;

  • oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (es. rifacimento centrale termica con installa­zione caldaia a condensazione, coibentazione tetto o cappotti in facciate, ecc.);

  • sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.

Riduzioni dell’aliquota per le spese sostenute dall’1.1.2018

Anche nel caso in cui gli interventi riguardino le parti comuni di edifici condomi­niali, in alcuni casi la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute dall’1.1.2018 (si veda quanto sopra indicato).

Detrazione per Interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali che determinano un rilevante risparmio energetico - Limite di spesa

Nel caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica riguardino le parti comuni degli edifici condominiali, per le spese sostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021, la detrazione spetta nella misura:

  • del 70%, nel caso in cui tali lavori interessino l’involucro dell’edificio “con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”;

  • del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione ener­getica invernale ed estiva e conseguono almeno la qualità media definita dal DM 26.6.2015.

Limite massimo di spesa

Per i sopraelencati interventi il limite massimo di spesa è pari a 40.000,00 euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

 

ARGOMENTO

DESCRIZIONE

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Cessione della detrazione

La leg­ge di bilancio 2018 prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di ri­qua­lificazione energetica degli edifici possano essere cedute da tutti i contri­buen­ti, anche se gli interventi sono eseguiti sulle singole unità immobiliari.

Tipologie di interventi per i quali può essere ceduta la detrazione

A decorrere dall’1.1.2018, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute:

  • sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali;

  • sia nel caso di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari.

Soggetti che possono cedere la detrazione spettante

La cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ai predetti interventi, può essere effettuata:

  • dai soggetti che non sono tenuti al pagamento dell’IRPEF in quanto si trovano nelle condizioni di cui all’art. 11 co. 2 e all’art. 13 co. 1 lett. a) e co. 5 lett. a) del TUIR (c.d. “incapienti”);

  • dalla generalità dei soggetti che possono beneficiare della detrazione in que­stione.

Soggetti a cui è possibile cedere la detrazione

In luogo della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono optare per la cessione del corrispondente credito:

  • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi,

  • ovvero ad altri soggetti privati,

 

con la facoltà di successiva cessione del credito.

Soltanto i “soggetti incapienti” possono cedere la detrazione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Detrazione per lavori antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali

È prevista una nuova detrazione:

  • nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3,

  • in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal co. 2-quater dell’art. 14 del DL 63/2013 e dal co. 1-quinquies dell’art. 16 dello stesso decreto,

finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

Misura della detrazione

In tal caso, la detrazione spetta nella misura:

  • dell’80%, se gli interventi determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

  • dell’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Ripartizione della detrazione

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Limite massimo di spesa

L’agevolazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Detrazione per misure antisismiche e opere di messa in sicurezza statica - Ampliamento dei soggetti beneficiari

Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies dell’art. 16 del DL 63/2013 spettano anche:

  • alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

  • agli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residen­ziale pubblica.

Detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. bonus mobili) - Proroga

Viene prorogata alle spese sostenute nell’anno 2018 la detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), previsto dal co. 2 dell’art. 16 del DL 63/2013.

Per beneficiare dell’agevolazione per le spese sostenute nell’anno 2018, tuttavia, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dal­l’1.1.2017.

Sistemazione di giardini e terrazzi - Nuova detrazione IRPEF (c.d. “bonus verde”)

È possibile beneficiare della detrazione IRPEF, nella misura del 36%, per le spese sostenute nell’anno 2018 relative agli interventi (anche se eseguiti sulle parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.) riguardanti:

  • la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 

Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi sopra elencati.

Tipologie di immobili agevolati

Sono agevolati gli interventi di “sistemazione a verde” qualora siano effettuati:

  • su unità immobiliari ad uso abitativo;

  • sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c.

Limite di spesa e ripartizione della detrazione

La nuova detrazione:

  • è fruibile fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare;

  • deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sosteni­mento delle spese e in quelli successivi.

Premi assicurativi contro il rischio di eventi calamitosi - Detrazione IRPEF 19%

A decorrere dall’1.1.2018, è possibile detrarre dall’IRPEF lorda il 19% dell’importo dei premi per assicurazioni aventi come oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo (nuova lett. f-bis) dell’art. 15 co. 1 del TUIR).

Detrazione IRPEF 19% per canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede” -Estensione

Limitatamente agli anni 2017 e 2018, la detrazione IRPEF del 19% dei canoni di locazione relativi agli studenti universitari “fuori sede”, di cui alla lett. i-sexies) dell’art. 15 co. 1 del TUIR, spetta:

  • agli studenti che risiedono in zone montane o disagiate che distano almeno 50 chilometri dall’università (invece di almeno 100 chilometri);

  • anche qualora l’università non sia ubicata in una Provincia diversa rispetto a quella di residenza dello studente.

Limite di importo

Resta fermo che i canoni di locazione pagati sono detraibili fino a concorrenza di un importo massimo di 2.633,00 euro.

 

ARGOMENTO

DESCRIZIONE

Spese per l’abbonamento ai servizi di trasporto pubblico - Detrazione IRPEF 19%

A decorrere dall’1.1.2018, sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (nuova lett. i-decies) dell’art. 15 co. 1 del TUIR).

Limite di importo

Le suddette spese sono detraibili per un importo non superiore a 250,00 euro.

Spese sostenute per familiari a carico

Le spese di cui alla nuova lett. i-decies) sono detraibili anche se sono state soste­nute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. coniuge, figli).

Spese sostenute in favore dei soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) - Detrazione IRPEF 19%

Ai sensi della nuova lett. e-ter) dell’art. 15 co. 1 del TUIR, è possibile beneficiare della detrazione IRPEF nella misura del 19% per le spese:

  • sostenute dall’1.1.2018 in favore dei minori o di maggiorenni;

  • con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA);

  • fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado.

Tipologia di spese agevolabili

Sono detraibili le spese, sostenute in favore dei soggetti affetti da DSA:

  • per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e infor­ma­ti­ci di cui alla L. 8.10.2010 n. 170, necessari all’apprendimento;

  • per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue stra­niere;

  • in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell’ap­pren­dimen­to diagnosticato.

Spese sostenute per i familiari a carico

Le spese di cui alla nuova lett. e-ter) sono detraibili anche se sono state soste­nute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (es. figli).

Credito d’imposta per la formazione 4.0

Viene previsto, per il 2018, un credito d’imposta per le imprese che effettuano spese di formazione 4.0.

Ambito oggettivo

Sono ammissibili al credito d’imposta solo le spese in attività di formazione svolte per acquisire e consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale “Industria 4.0”.

Tali attività devono essere applicate negli specifici ambiti elencati nell’Allegato A alla legge di bilancio 2018.

Le attività di formazione devono, inoltre, essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è:

  • pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipen­dente per il periodo in cui è occupato nelle suddette attività di formazione;

  • riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 300.000,00 euro per ciascun beneficiario.

Disposizioni attuative

Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno - Rifinanziamento

Vengono incrementate di 200 milioni per il 2018 e di 100 milioni per il 2019 le risorse destinate al finanziamento del credito d’imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle Regioni del Mezzogiorno, istituito dall’art. 1 co. 98-108 della L. 208/2015 per il periodo 1.1.2016 - 31.12.2019.

Nuova Sabatini - Rifinanziamento

Viene rifinanziata la misura di cui all’art. 2 del DL 69/2013 (c.d. “nuova Sabatini”), per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023.

Inoltre, il termine per la concessione dei finanziamenti di cui all’art. 1 co. 52 della L. 232/2016 è prorogato dal 31.12.2018 fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Credito d’imposta per distributori di carburante

Per gli esercenti impianti di distribuzione carburante viene previsto un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dall’1.7.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse dagli operatori finanziari soggetti all’obbligo di comuni­cazione all’Anagrafe tributaria previsto dall’art. 7 co. 6 del DPR 605/73.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

  • a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata

Viene introdotto un credito d’imposta, per le imprese, al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico.

Ambito oggettivo

Oggetto dell’agevolazione è l’acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

Ambito temporale

Il credito d’imposta è riconosciuto per gli anni 2018, 2019 e 2020.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è:

  • pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti;

  • riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Disposizioni attuative

Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Credito d’imposta per la quotazione delle PMI

Viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle PMI che si quotano in Borsa.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le piccole e medie imprese che dall’1.1.2018 iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamen­tato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

L’agevolazione è riconosciuta a tali soggetti solo nel caso di ottenimento dell’am-missione alla quotazione.

Ambito oggettivo

Sono oggetto dell’agevolazione i costi sostenuti per la consulenza per l’ammis­sione alla quotazione delle PMI.

Ambito temporale

Sono agevolabili i suddetti costi di consulenza sostenuti fino al 31.12.2020.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è:

  • pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti per l’ammissione alla quota­zione;

  • riconosciuto fino ad un massimo di 500.000,00 euro.

Disposizioni attuative

Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi -Estensione agli stabilimenti termali

Il credito d’imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere, disciplinato dall’art. 10 del DL 83/2014, viene esteso anche agli stabilimenti termali.

L’agevolazione per tali soggetti riguarda anche:

  • la realizzazione di piscine termali;

  • l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgi­mento delle attività termali.

Credito d’imposta per le imprese culturali e creative

Viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta alle imprese culturali e creative.

Soggetti beneficiari

Sono definite “imprese culturali e creative” le imprese o i soggetti che:

  • svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo;

  • sono soggetti passivi d’imposta in Italia;

  • hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali.

 

Con apposito decreto interministeriale sarà disciplinata la procedura per il ricono­scimento della qualifica di impresa culturale e creativa.

Oggetto e misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, nei limiti di spesa previsti.

Disposizioni attuative

Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Credito d’imposta per la vendita al dettaglio di libri

Viene introdotto, a decorrere dal 2018, un credito d’imposta per il settore della vendita al dettaglio di libri.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione gli esercenti attività commerciali che ope­rano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, che abbiano quale codice ATECO principale:

  • 47.61 “Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati”;

  • o 47.79.91 “Commercio al dettaglio di libri di seconda mano”.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la suddetta attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto attuativo, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale.

Il credito d’imposta è stabilito nella misura massima di:

  • 20.000,00 euro per gli esercenti di librerie, che non risultano ricomprese in gruppi editoriali, dagli stessi direttamente gestite;

  • 10.000,00 euro per gli altri esercenti.

 

Il credito è comunque riconosciuto nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.

Disposizioni attuative

Con apposito decreto interministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici

È previsto un credito d’imposta al fine di incentivare l’ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio.

Soggetti beneficiari

Il credito d’imposta è riconosciuto alle società di calcio appartenenti alla:

  • Lega di serie B;

  • Lega Pro (serie C);

  • Lega nazionale dilettanti.

Ambito oggettivo

Sono oggetto dell’agevolazione gli interventi di ristrutturazione effettuati su impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa.

Misura dell’agevolazione

Viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000,00 euro.

Disposizioni attuative

Con apposito DPCM saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Credito d’imposta per erogazioni liberali a favore della ristrutturazione di impianti sportivi pubblici

Viene introdotto un credito d’imposta al fine di favorire le erogazioni liberali destinate alla ristrutturazione di impianti sportivi pubblici.

Soggetti beneficiari

Il credito d’imposta spetta a tutte le imprese.

Ambito oggettivo

Oggetto dell’agevolazione sono le erogazioni liberali:

  • in denaro;

  • di importo non superiore a 40.000,00 euro;

  • effettuate nel corso dell’anno 2018;

  • per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici;

  • ancorché destinate ai soggetti concessionari.

Misura dell’agevolazione

Il credito d’imposta è:

  • pari al 50% delle suddette erogazioni liberali;

  • riconosciuto nel limite del 3 per mille dei ricavi annui.

Disposizioni attuative

Con apposito DPCM saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Credito d’imposta per il welfare di comunità

Viene introdotto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle fondazioni bancarie, pari al 65% delle erogazioni effettuate dalle stesse in specifici ambiti sociali e sanitari.

Contributi per l’acquisto di nuovi televisori

Nell’ambito del passaggio alle nuove frequenze, che dovrebbe avvenire entro il 2022, è previsto un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all’art. 3-quinquies co. 5, terzo periodo, del DL 16/2012.

Bonus per l’acquisto di strumenti musicali

Viene prevista anche per l’anno 2018 la concessione di un contributo una tantum per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo e coerente con il corso di studi musicali frequentato.

Il contributo è pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500,00 euro, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per il 2018.

Rideterminazione delle aliquote IVA dal 2019

 

Sono confermate per l’anno 2018:

  • l’aliquota IVA ordinaria in misura pari al 22%;

  • l’aliquota IVA ridotta in misura pari al 10%.

 

Fatta salva l’adozione di provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, si prevede l’innalza­mento dell’aliquota IVA ordinaria:

  • al 24,2%, a decorrere dall’1.1.2019;

  • al 24,9%, a decorrere dall’1.1.2020;

  • al 25%, a decorrere dall’1.1.2021.

 

L’incremento previsto per l’aliquota IVA ridotta del 10% è invece pari:

  • all’11,5%, a decorrere dall’1.1.2019;

  • al 13%, a decorrere dall’1.1.2020.

Aliquota IVA per gli interventi di manutenzione con fornitura di beni “significativi”

Con una norma interpretativa, viene stabilito che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate è effettuata in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel DM 29.12.99.

Valore dei beni “significativi”

Il valore dei predetti beni:

  • è quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti;

  • deve tenere conto degli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi, pertanto, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.

 

Il predetto valore non può, comunque, essere inferiore al prezzo di acquisto dei citati beni.

Modalità di fatturazione

La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero deve indicare, oltre al servizio che costituisce oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo forniti nell’ambito dell’intervento.

Comportamenti pregressi difformi e rimborso dell’IVA applicata

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti sino all’1.1.2018 e non si fa luogo al rimborso dell’IVA applicata sulle operazioni effettuate in difformità ai criteri fissati dalla norma interpretativa sopra descritta.

Aliquota IVA del 10% per le prestazioni rese da intermediari dello spettacolo

Rientrano nell’ambito delle operazioni assoggettate all’aliquota IVA del 10% i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli di cui al n. 123) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 (es. spettacoli teatrali, concerti vocali e stru­mentali, ecc.), nonché le relative prestazioni, rese da intermediari.

Percentuali di compensazione IVA per cessioni di animali vivi della specie bovina e suina

Si prevede che, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono aumentate per i produttori agricoli, ai sensi dell’art. 34 co. 1 del DPR 633/72, le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.

Termini per l’adozione del decreto

Il suddetto decreto deve essere adottato entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Misura dell’incremento

Le percentuali di compensazione non possono essere innalzate oltre la misura:

  • del 7,7%, per gli animali vivi della specie bovina;

  • dell’8%, per gli animali vivi della specie suina.

Comunicazione dei dati delle fatture - Proroga del termine

Il termine per effettuare la comunicazione dei dati delle fatture, relativo al primo semestre (o secondo trimestre) del 2018, viene differito dal 16.9.2018 al 30.9.2018 (termine che, cadendo di domenica, slitta all’1.10.2018).

Si ricorda, infatti, che con il DL 148/2017 è stata riconosciuta la possibilità di effettuare la comunicazione per il 2018 su base semestrale, invece che su base trimestrale.

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche

Dovrà essere chiarito se il nuovo termine per la comunicazione dei dati delle fatture è applicabile anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni perio­diche IVA relative al secondo trimestre 2018, in scadenza il 16.9.2018.

IVA addebitata per errore - Regime sanzionatorio

Viene disciplinata, sul versante sanzionatorio, la fattispecie in cui il ceden­te/ prestatore, per errore, addebiti al cessionario/committente un’IVA superiore a quella dovuta.

Potrebbe essere l’ipotesi in cui, anziché fatturare con aliquota del 10%, per sbaglio si addebiti un’IVA del 22%.

Nel sistema antecedente alla legge di bilancio 2018, al cessionario/committente veniva negata la detrazione della maggiore IVA addebitata per errore. Inoltre veniva irrogata una sanzione pari al 90% dell’imposta, oltre, in certe ipotesi, alla sanzione da dichiarazione infedele dal 90% al 180% dell’imposta (le due sanzioni venivano tuttavia unificate in ragione del cumulo giuridico).

Ora, da un lato, la detrazione viene comunque riconosciuta se l’imposta è stata assolta dalla controparte, dall’altro, viene irrogata una sola sanzione fissa, che può variare da 250,00 a 10.000,00 euro.

Disposizioni per le aziende farmaceutiche

L’AIFA deve determinare le quote di ripiano per il superamento, nel 2016, del tetto di spesa farmaceutica al lordo dell’IVA. Si prevede, pertanto, quanto segue in relazione ai versamenti delle aziende farmaceutiche.

Versamenti per il ripiano dello sforamento del tetto della spesa farma­ceutica

Le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l’IVA determinata scorporando la medesima dall’ammontare dei versamenti effettuati ai fini del ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e ospe­daliera.

Sono fatti salvi i comportamenti delle aziende farmaceutiche, adottati ai fini contabili, delle imposte sui redditi e dell’IRAP, che hanno dedotto il costo relativo all’IVA nei periodi d’imposta anteriori a quello in corso all’1.1.2018.

Versamenti effettuati quali importi equivalenti

Le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l’IVA da applicare sull’am­montare dei versamenti di seguito indicati, a condizione che ad integrazione degli stessi sia operato un ulteriore versamento a favore dell’Erario di ammontare pari a detta imposta tramite modello F24 e senza possibilità di compensazione:

  • versamenti effettuati quali importi equivalenti a quelli che sarebbero derivati dalla riduzione del 5% dei prezzi dei propri farmaci;

  • versamenti effettuati per un importo pari all’1,83% sul prezzo di vendita al pubblico.

Le aziende farmaceutiche che hanno detratto l’IVA scorporandola dall’ammontare dei versamenti effettuati devono provvedere a effettuare un’apposita annotazione in rettifica a loro debito sul registro delle fatture emesse entro il 16.1.2018.

Esercizio del diritto alla detrazione

Il diritto alla detrazione dell’IVA sui versamenti sopra indicati:

  • sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti;

  • con riguardo ai versamenti già effettuati all’1.1.2018, può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2018.

Carburanti immessi in consumo da deposito fiscale

Con riguardo:

  • alla benzina e al gasolio destinati all’utilizzo come carburanti per motori e

  • agli altri prodotti carburanti o combustibili da individuare con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze,

 

si subordina la loro immissione in consumo dal deposito fiscale, o l’estrazione dal deposito di un destinatario registrato, al versamento dell’IVA effettuato, dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede all’im­missione in consumo o all’estrazione dei prodotti, con modello F24 senza possibilità di com­pensazione.

I riferimenti del modello di versamento devono essere indicati nel documento di accompagnamento di cui all’art. 12 co. 1 del DLgs. 504/95. La ricevuta di versa­mento dell’imposta deve essere consegnata in originale al gestore del deposito.

Casi di non applicazione

La disciplina in esame non trova applicazione ai prodotti sopra indicati:

  • di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti;

  • immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori stabiliti dall’art. 23 co. 3 del DLgs. 504/95 e che integri i criteri di affidabilità stabiliti con DM;

  • immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori stabiliti dall’art. 23 co. 3 del DLgs. 504/95 per conto di un soggetto che presti idonea garanzia con le modalità stabilite con DM.

Prodotti introdotti nel deposito a seguito di acquisto intracomunitario

La modalità di versamento dell’IVA sopra descritta si applica, per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intracomunitario, anche qualora il deposito fiscale sia utilizzato come deposito IVA, eccetto il caso in cui l’immissione in consumo dal predetto deposito dei prodotti sia effettuata per conto di un soggetto che soddisfi i criteri di affidabilità o presti idonea garanzia secondo quanto stabilito con DM.

Decorrenza

Le disposizioni sopra indicate si applicano a decorrere dall’1.2.2018.

Stoccaggio di prodotti energetici

Viene previsto che il soggetto il quale intenda avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario regi­strato, dei quali non è il titolare, deve:

  • preventivamente ottenere l’autorizzazione dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con validità biennale, all’esercizio di tale attività;

  • ovvero, trasmettere una comunicazione con validità annuale alla predetta Agenzia prima di iniziare l’attività sopra indicata, qualora il soggetto interes­sato sia già titolare nel territorio nazionale di un deposito fiscale di prodotti energetici.

Modalità di attuazione

Le modalità di attuazione di tali disposizioni saranno stabilite con DM.

Decorrenza

Le disposizioni in esame avranno efficacia dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del predetto DM.

Rapporti fra partecipanti al Gruppo IVA e proprie “stabili organizzazioni”

Vengono disciplinati i rapporti fra il Gruppo IVA e la stabile organizzazione di un soggetto partecipante al Gruppo IVA stesso (art. 70-quinquies del DPR 633/72).

Operazioni interessate

Si prevede in particolare che:

  • le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizza­zione o della sua sede situata all’estero si considerano effettuate dal Gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;

  • le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organiz­zazione partecipante a un Gruppo IVA da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all’estero si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte;

  • le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizza­zione partecipante a un Gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell’Unione europea, da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata in Italia si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA costi­tuito nell’altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte;

  • le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un Gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell’Unio­ne europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata in Italia si considerano effettuate dal Gruppo IVA costituito nell’altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

Determinazione della base imponibile

La base imponibile delle predette operazioni, in presenza di un corrispettivo, è determinata ai sensi dell’art. 13 co. 1 e 3 del DPR 633/72.

Decorrenza

Le disciplina sopra descritta si applica alle operazioni effettuate a decorrere dall’1.1.2018.

Modifiche alla disciplina dell’imposta di registro

Vengono modificati gli artt. 20 e 53-bis del DPR 131/86, allo scopo di evitare l’utilizzo in funzione antielusiva dell’art. 20 del DPR 131/86 e di chiarire espres­samente l’applicabilità dell’art. 10-bis della L. 212/2000 (norma antiabuso gene­rale) anche nell’ambito dell’imposta di registro.

In particolare:

  • l’art. 20 del DPR 131/86, come risultante dopo le modifiche della legge di bilancio 2018, precisa che l’atto portato alla registrazione deve essere interpretato (e quindi, tassato, ai fini dell’imposta di registro) sulla base dei soli elementi desumibili dall’atto medesimo, senza tenere conto di atti colle­gati o elementi extra-testuali;

  • viene integrato l’art. 53-bis del DPR 131/86 inserendo il rinvio all’art. 10-bis della L. 212/2000.

 

In applicazione delle nuove norme, non sarà più possibile, ad esempio, per l’Agenzia delle Entrate né per la giurisprudenza, riqualificare gli atti di conferi­mento di immobili o di aziende, seguiti da cessione di quote, in atti di cessione di azienda o di immobili, se non facendo applicazione della disciplina dell’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis della L. 212/2000.

Decorrenza

Sussistono, tuttavia, dubbi in merito alla portata retroattiva delle suddette novità, dal momento che le modifiche normative non sono state qualificate espressa­mente come norme interpretative.

Maggiorazione del 50% del diritto camerale annuale

Le Camere di Commercio possono disporre l’incremento, fino al 50%, del diritto camerale annuale, quale misura di riequilibrio finanziario.

La maggiorazione presuppone:

  • la sussistenza di una situazione di squilibrio strutturale della CCIAA in grado di provocare il dissesto finanziario;

  • l’elaborazione di un programma pluriennale di riequilibrio finanziario, con­diviso con la Regione, nell’ambito del quale può essere previsto, tra le diverse misure di risanamento, l’incremento del diritto camerale;

  • l’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico, previa verifica dell’idoneità del predetto programma.

Novità in materia di imposta sulle assicurazioni

Esenzione per assicurazioni contro eventi calamitosi

Viene prevista l’esenzione dall’imposta sulle assicurazioni per le assicurazioni contro gli eventi calamitosi.

Versamento dell’imposta sulle assicurazioni

Vengono modificate le modalità e i termini di versamento dell’imposta sulle assi­curazioni, stabilendo:

  • il differimento, da maggio a novembre, della scadenza entro la quale le imprese assicurative devono versare l’acconto dell’imposta;

  • l’incremento dell’aliquota dell’acconto, che passa dal 40% al 55% per gli anni 2018 e 2019, e al 70% per gli anni successivi.

Novità in materia di imposta di bollo

Per effetto delle modifiche alla disciplina dell’imposta di bollo sulle copie degli assegni elettronici, sono esenti da imposta le copie, dichiarate conformi all’ori­ginale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali è stato attestato il mancato pagamento nonché la relativa documentazione.

Sospensione degli aumenti dei tributi locali e delle addizionali - Proroga per l’anno 2018

Oltre che per gli anni 2016 e 2017, è sospesa anche per l’anno 2018 l’effi­ca­cia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui pre­vedono aumenti di tributi e delle addizionali attribuite alle Regioni e agli enti locali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.

Maggiorazione TASI -Proroga al 2018

In deroga al suddetto “blocco”, i Comuni che per gli anni 2016 e 2017 hanno confermato la maggio­razione TASI nella stessa misura applicata per l’anno 2015 (che può arrivare fino allo 0,8 per mille) possono continuare a mantenerla anche per l’anno 2018 con espressa deliberazione del Consiglio comunale.

Modalità di determinazione della TARI per il 2018

È prorogata anche per l’anno 2018 (come per gli anni 2014-2017) la modalità di commi­surazione della tassa sui rifiuti (TARI) da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quan­tità e qualità medie ordi­narie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. “metodo normalizzato”, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE).

Aree destinate ad operazioni e servizi portuali - Classamento nella ca­te­­go­ria E/1 dall’1.1.2020

A decorrere dall’1.1.2020, costituiscono im­mobili a destinazione particolare da censire nella categoria E/1:

  • le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica na­zio­nale e internazionale rientranti nelle autorità di sistema portuale di cui al­l’Allegato A della L. 2.1.94 n. 84, adibite alle operazioni e ai servizi por­­­tuali afferenti merci e passeggeri di cui al co. 1 dell’art. 16 della me­desima legge (vi rientrano le banchine e le aree scoperte dei mede­simi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi);

  • le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie;

  • i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali.

 

I sopraelencati immobili devono essere censiti in Catasto nella categoria E/1 anche se affidati in concessione a privati.

Si ricorda che gli immobili classati nel gruppo catastale E sono esenti sia dall’IMU che dalla TASI.

Presentazione della richiesta di variazione dall’1.1.2019

Dall’1.1.2019, per gli immobili già censiti in categorie diverse dalla E/1 è possibile richiedere la revisione del classamento mediante la procedura Docfa.

Piattaforme destinate all’attività di rigassificazione - Assoggettamento all’IMU e alla TASI

Le disposizioni contenute nel DLgs. 30.12.92 n. 504 (c.d. “decreto ICI”), nell’art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 contenente la disciplina dell’IMU e nei commi 639 ss. dell’art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 relativi alla disciplina della IUC, si interpre­tano nel senso che per i manufatti ubicati nel mare territoriale:

  • destinati all’esercizio dell’attività di rigassificazione del gas naturale lique­fatto, di cui all’art. 46 del DL 159/2007,

  • aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino,

 

rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.

In pratica, i rigassificatori sono assoggettati a ICI, IMU, TASI e TARI soltanto per le parti destinate a uso abitativo e servizi civili.

Sisma 2016-2017 nell’Italia Centrale -Effettuazione dei versamenti sospesi

A seguito degli eventi sismici succedutisi dal mese di agosto 2016 nell’Italia Centrale, i soggetti diversi dai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo o dagli esercenti attività agricola possono effettuare i versamenti sospesi in 24 rate mensili a decorrere dal 31.5.2018 (in luogo del precedente 16.2.2018).

Rottamazione dei ruoli - Agevolazioni per gli IACP

A beneficio degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, siti in territori delle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24.8.2016 e del 26 e 30.10.2016, che hanno aderito alla rottamazione dei ruoli, il pagamento delle rate in scadenza a novembre 2017 viene differito al novembre 2018.

Sisma 2012 in
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto -
Fabbricati inagibili - Esenzione IMU

I fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29.5.2012 nei Comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, purché distrutti od og­getto di ordinanze sindacali di sgombero (comunque adottate entro il 30.11.2012), in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti da IMU:

  • a decorrere dall’anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi;

  • e comunque non oltre il 31.12.2018.

 

ARGOMENTO

DESCRIZIONE

Sisma 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto- Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione

Viene attribuito ai commissari delegati (anziché ai presidenti) delle Regioni colpite dal sisma del 20 e 29.5.2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), previo decreto di autorizzazione da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze, la facoltà di stipulare mutui per il completamento del processo di ricostruzione pubblica e per il finanziamento di interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, compresa la rete di connessione dati, dei centri storici ed urbani.

Il limite massimo di spesa complessiva è aumentato da 200 a 350 milioni di euro.

ZFU Lombardia - Proroga delle agevolazioni

Sono prorogate fino al 31.12.2019 le agevolazioni di cui ai co. 445 - 453 dell’art. 1 della L. 208/2015 previste per la zona franca istituita nei territori di alcuni Comuni della Regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29.5.2012.

Agevolazioni per alluvionati del Piemonte

Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall’art. 9 co. 17 della L. 289/2002, secondo i requisiti previsti dalla decisione UE 2016/195, è assegnato un contributo.

Le modalità di concessione del contributo, assegnato a seguito di presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, saranno definite con apposito DM.

Agevolazioni concernenti la trasformazione del territorio

Viene estesa l’applicazione dell’imposta di registro fissa e dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, già prevista dall’art. 32 co. 2 del DPR 601/73 in relazione ai “provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo” indicati dalla L. 28.1.77 n. 10, anche:

  • a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere me­dian­te accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché agli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi;

  • a tutte le convenzioni e atti di cui all’art. 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11.8.97 n. 13, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accer­tamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.

Zone logistiche semplificate per le aree portuali

Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle Regioni del Nord in cui non si applicano gli artt. 4 e 5 del DL 20.6.2017 n. 91 relativi alle “Zone economiche speciali” (ZES), è prevista l’istituzione della “Zona logistica semplificata” (ZLS).

Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica sem­plificata fruiscono delle procedure semplificate di cui all’art. 5 co. 1 lett. a) del suddetto DL 91/2017.

Redazione con atto pubblico informatico di atti di natura fiscale

Viene modificato il co. 1-ter dell’art. 36 del DL 112/2008 (inserito dall’art. 11-bis del DL 148/2017), che ha previsto la possibilità di utilizzare l’atto pub­blico infor­matico per la conclusione di alcune tipologie di atti di impresa e di società.

Le tipologie di atti per i quali è consentito utilizzare l’atto pubblico informa­tico sono quelli di “natura fiscale” riguardanti:

  • le trasformazioni, fusioni e scissioni;

  • i contratti conclusi dalle imprese soggette a registrazione aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda;

  • l’impresa familiare.

Novità in materia di contratti agrari

A seguito delle modifiche apportate all’art. 7 della L. 203/82, ai coltivatori diretti sono equiparati, ai fini dell’applicazione della disciplina dei contratti agrari di cui alla suddetta L. 203/82, gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella gestione agricola.

Contratto di affiancamento in agricoltura

Con il contratto di affiancamento è possibile stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell’azienda e prevedere, in ogni caso, le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione antici­pata del contratto. Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, un diritto di prelazione.

Il contratto di affiancamento, stipulato tra giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli e imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c. o coltivatori diretti, di età superiore a 65 anni o pensionati:

  • non può avere durata superiore ai 3 anni;

  • comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra il giovane e l’imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30% e il 50% a favore del giovane imprenditore.

 

Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all’imprenditore agricolo professionale (IAP).

Attività di apicoltura in zone montane - Agevolazioni

Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF i proventi derivanti dall’attività di apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei Comuni classificati montani.

Canone RAI - Importo per il 2018

Per l’anno 2018, così come per l’anno 2017, il canone RAI è dovuto nella misura annua di 90,00 euro.

Rideterminazione dell’aliquota di accisa sulla birra

Si prevede che, a decorrere dall’1.1.2019, l’aliquota di accisa sulla birra è rideterminata in misura pari a 3,00 euro per ettolitro e per grado-Plato.

Sterilizzazione dell’incremento di aliquote delle accise per benzina e gasolio

Si sterilizza, per l’anno 2019, l’aumento previsto con riguardo all’aliquota del­l’ac­cisa:

  • sulla benzina;

  • sulla benzina con piombo;

  • sul gasolio usato come carburante.

 

Si prevede un incremento delle predette aliquote in misura tale da determinare entrate nette non inferiori a 350 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

Circolazione e vendita di sigarette elettroniche

Con riguardo ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, si prevede che:

  • la vendita è effettuata in via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui all’art. 16 della L. 22.12.57 n. 1293;

  • le modalità e i requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigio­namento di tali prodotti, con riguardo agli esercizi di vicinato, alle farmacie e alle parafarmacie, sono stabilite con decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; nelle more dell’adozione del decreto, agli esercizi indicati è con­sentito di proseguire l’attività;

  • sono applicabili le disposizioni sul contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

 

È vietata la vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione co­sti­tuiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acqui­stano nel territorio dello Stato.

 

 

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